<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Susanna Cavallina, Autore presso &Eacute;galit&eacute; %</title>
	<atom:link href="https://www.egalite.org/author/susanna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.egalite.org</link>
	<description>no-profit organization</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Aug 2024 19:28:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Disabilità, il Consiglio di Stato nega l’inclusione scolastica</title>
		<link>https://www.egalite.org/disabilita-il-consiglio-di-stato-nega-linclusione-scolastica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Dongo&#160;and&#160;Susanna Cavallina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2024 19:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Disabilità]]></category>
		<category><![CDATA[disabilità]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.egalite.org/?p=7387</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Consiglio di Stato &#8211; nella sentenza 12 agosto 2024, che conferma quella del TAR Emilia-Romagna (1) &#8211; nega agli studenti con disabilità il diritto all’inclusione<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.egalite.org/disabilita-il-consiglio-di-stato-nega-linclusione-scolastica/">Disabilità, il Consiglio di Stato nega l’inclusione scolastica</a> proviene da <a href="https://www.egalite.org">&Eacute;galit&eacute;</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Consiglio di Stato &#8211; nella sentenza 12 agosto 2024, che conferma quella del TAR Emilia-Romagna (1) &#8211; nega agli studenti con disabilità il diritto all’inclusione scolastica.</p>
<h2>1) I fatti. Assistenza scolastica dimezzata a un minore con disabilità</h2>
<p><strong>La vicenda</strong> trae origine dal ricorso al TAR proposto dai genitori di un minore disabile:</p>
<p>&#8211; nei confronti di un Comune della Romagna, il ministero dell’Istruzione, la Regione Emilia-Romagna e l’azienda AUSL</p>
<p>&#8211; per la riforma dell’accordo di ‘programma provinciale per l’integrazione di alunni in situazione di handicap’ che aveva determinato, nell’anno scolastico 2022/2023</p>
<p>&#8211; la drastica riduzione delle ore di assistenza scolastica settimanali, dalle 13 riconosciute nell’anno scolastico precedente a 7 soltanto</p>
<p>&#8211; a dispetto delle richieste dell’amministrazione scolastica e della locale AUSL.</p>
<p><strong>I genitori </strong>lamentavano che la riduzione delle ore di assistenza scolastica, già previste dal Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) unitamente a 12 ore settimanali di insegnamento di sostegno, frustrava il diritto all’effettiva e piena inclusione scolastica del minore. Contestando il potere del Comune di menomare i diritti fondamentali del minore a causa di mere esigenze di budget.</p>
<h2>2) TAR Emilia-Romagna. Menomare i diritti fondamentali per esigenze di budget</h2>
<p><strong>TAR</strong> (Tribunale Amministrativo Regionale) Emilia-Romagna, sede di Bologna, ha statuito che le norme di riferimento limitano le funzioni di assistenza da parte degli enti ‘<em>nei limiti delle risorse disponibili’. Lasciando così intendere ‘l’insussistenza in capo all’alunno disabile di un diritto incondizionato al mantenimento delle ore settimanali di assistenza scolastica riconosciute per l’anno precedente</em>’. (2)</p>
<p><strong>La prestazione sociale </strong>dimezzata, si noti bene, consiste nella ‘<em>assistenza per l&#8217;autonomia e la comunicazione personale</em>’ (di competenza del Comune) che integra il ‘<em>sostegno didattico</em>’ (di competenza dell’istituto scolastico). Ma non per questo, secondo i genitori del minore con disabilità, essa può venire condizionata dalle esigenze finanziarie delle Amministrazioni locali.</p>
<p><strong>Il Comune romagnolo</strong> oltretutto aveva derogato al Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) di tutti i bambini disabili per motivi economici, senza neppure valutare gli effettivi bisogni dell’interessato. E infatti i genitori appellanti non richiedevano al Comune di mantenere a priori le ore stabilite nell’anno precedente, bensì di garantire le ore settimanali di assistenza confermate dal P.E.I. per l’anno scolastico in questione.</p>
<h2>3) Consiglio di Stato. Le finanze comunali sopra i diritti dei minori con disabilità</h2>
<p><strong>Il Consiglio di Stato</strong>, nella sentenza in esame, ha respinto l’appello adducendo che:</p>
<p>&#8211; il vincolo finanziario quale limite alle prestazioni in favore dell’inclusione dei minori con disabilità sarebbe</p>
<p>&#8211; coerente con ‘<em>l’accomodamento ragionevole</em>’ indicato nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità all’articolo 24</p>
<p>&#8211; il Comune non può essere vincolato al Pieno Educativo Individuale alla cui stesura neppure partecipa. Il P.E.I. non può risolversi in un onere inderogabile per l’ente locale.</p>
<h2>4) Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità</h2>
<p><strong>UN CRPD </strong>&#8211; ‘Convention on the Rights of Persons with Disabilities’ &#8211; è stata ratificata dall’Italia con la legge 18/2009. (3) Ed è così scarsa l’attenzione alla disabilità da parte della politica e la pubblica amministrazione in Italia che il testo legislativo non è neppure disponibile in lingua italiana, sebbene in vigore dal 15 marzo 2009 e aggiornato il 27 febbraio 2023 (3,4).</p>
<p><strong>La Convenzione</strong> ONU:</p>
<p>&#8211; indica le azioni che gli Stati devono porre in essere per garantire un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli e un apprendimento continuo nell’intero arco della vita, assicurando un ‘<em>accomodamento ragionevole</em>’ in funzione dei bisogni di ciascuno (CRPD, articolo 24)</p>
<p>&#8211; precisa che per ‘<em>accomodamento ragionevole</em>’ si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo. Adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali (CRPD, articolo 2).</p>
<h2>5) Inclusione negata, nessuna scusa</h2>
<p><strong>La negazione di diritti umani fondamentali</strong> non può risolversi, ad avviso di chi scrive, nella decisione arbitraria e immotivata di un ente:</p>
<p>&#8211; se l’onere correlato alle 13 ore di assistenza ai bambini disabili fosse stato eccessivo per il Comune, il Comune avrebbe dover fornire la prova della sproporzionalità o eccessività</p>
<p>&#8211; allorché un ente neghi un diritto fondamentale deve fornire una motivazione esaustiva, che non si può limitare a una banale affermazione del tipo ‘non ci sono i soldi’.</p>
<p><strong>La sentenza</strong> in esame non riporta motivazioni né cifre che possano far comprendere quale ‘insostenibile onere economico’ avesse giustificato la lesione del diritto all’istruzione del minore in questione, e degli altri bambini destinatari dello stesso provvedimento.</p>
<h3>5.1) Italia, legge-quadro 104/92 e d.lgs. 66/17</h3>
<p><strong>La legge-quadro </strong>per l&#8217;assistenza, l&#8217;integrazione sociale e i diritti delle persone ‘handicappate’ in Italia, richiamata dal citato d.lgs. 66/2017 all’art. 3.5.a, dispone che gli enti hanno l’obbligo di</p>
<p>&#8211; fornire ‘<em>l&#8217;assistenza per l&#8217;autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali</em>‘ (legge 104/92, art. 13.3). (5)</p>
<p><strong>Il d.lgs. 66/2017 </strong>a sua volta specifica che i Comuni &#8211; a cui il DPR 616/1977 ha attribuito i servizi di assistenza scolastica (6) &#8211; sono tenuti ad assicurare le prestazioni nei limiti delle risorse disponibili. (d.lgs. 66/2017 art. 3.5.a).</p>
<h2>6) LEA, Livelli Essenziali di Assistenza</h2>
<p><strong>Un argine</strong> alla eventualità per i Comuni di limitare i diritti dei disabili per motivi finanziari potrebbe venire identificato nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), riconducendo l’assistenza scolastica alla ‘Assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo’.</p>
<p><strong>Il D.P.C.M. 12.1.17</strong> prevede infatti che il Servizio Sanitario Nazionale, tra le altre cose, garantisca ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo prestazioni anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche, psicoterapeutiche e riabilitative (…)</p>
<p>&#8211; ‘<em>in collaborazione con le istituzioni scolastiche per l&#8217;inserimento e l&#8217;integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado, in riferimento alle prestazioni previste dalla legge 104/1992</em>’. (7)</p>
<h3>6.1) Il ruolo del Servizio Sanitario Nazionale</h3>
<p><strong>La norma</strong> sopra richiamata prevede che l&#8217;assistenza distrettuale ai minori con disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo ‘<em>sia integrata da interventi sociali</em>’ in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.</p>
<p><strong>L’intervento sociale</strong> &#8211; nella misura in cui esso sia ritenuto necessario al benessere psicofisico della persona dagli specialisti della salute, come si è visto in un recente esempio su Roma (8) &#8211; deve perciò completare la prestazione e assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza.</p>
<p><strong>Laddove le risorse dei Comuni</strong> non fossero sufficienti, deve quindi venire previsto l’intervento degli altri enti sovraordinati.</p>
<h2>7) Conclusioni provvisorie</h2>
<p><strong>Si auspica </strong>che il caso in esame venga portato all’attenzione della European Court of Human Rights, non potendosi accettare un’ulteriore e immotivata lesione dei diritti degli studenti con disabilità all’inclusione scolastica, già afflitta in Italia da livelli vergognosi di inaccessibilità dei plessi scolastici e universitari. (9)</p>
<p><strong>La Commissione nazionale</strong> per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale insediatasi da ultimo il 18.7.24 frattanto &#8211; a prescindere dall’esito della controversia, i cui oneri di parte sono rimasti a carico della famiglia appellante &#8211; dovrebbe a sua volta affrontare questo tema senza ritardo.</p>
<p>#Égalité, #PaceTerraDignità</p>
<p><em>Susanna Cavallina e Dario Dongo</em></p>
<h3>Note</h3>
<p>(1) Consiglio di Stato. Sentenza 12.8.24 n. 7089 <a href="https://tinyurl.com/36k8tdfy">https://tinyurl.com/36k8tdfy</a></p>
<p>(2) Dlgs. 66/2017, art. 3.5; legge regionale 26/2001, art. 5.3</p>
<p>(3) Legge 3 marzo 2009, n. 18. Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell&#8217;Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Su Normattiva <a href="https://tinyurl.com/5d3yhjcb">https://tinyurl.com/5d3yhjcb</a></p>
<p>(4) Meglio tardi che mai, il testo in italiano della UN CRPD è stato infine pubblicato sul sito dell’Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità <a href="https://tinyurl.com/mrxmvkm7">https://tinyurl.com/mrxmvkm7</a></p>
<p>(5) Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Legge-quadro per l&#8217;assistenza, l&#8217;integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Testo consolidato al 14.5.24 Su Normattiva <a href="https://tinyurl.com/5bmfbyub">https://tinyurl.com/5bmfbyub</a></p>
<p>(6) DPR 616/1977, articoli 42 e 45. Testo consolidato al 12.5.11 su Normattiva <a href="https://tinyurl.com/bdknm5v2">https://tinyurl.com/bdknm5v2</a></p>
<p>(7) Ministero della Salute. Servizio Sanitario Nazionale. I LEA, DPCM 12.1.17 e allegati. Si veda l’articolo 25, lettera q <a href="https://tinyurl.com/yrs4du2n">https://tinyurl.com/yrs4du2n</a></p>
<p>(8) Dario Dongo. <a href="https://www.egalite.org/disabilita-grave-e-infanzia-assistenza-negata/">Disabilità grave e infanzia, assistenza negata</a>. Égalité. 26.6.24</p>
<p>(9) Dario Dongo. <a href="https://www.egalite.org/scuole-barriere-architettoniche-piste-ciclabili-nessuna-priorita-in-italia/">Scuole, barriere architettoniche, piste ciclabili. Nessuna priorità in Italia</a>. Égalité. 18.2.23</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.egalite.org/disabilita-il-consiglio-di-stato-nega-linclusione-scolastica/">Disabilità, il Consiglio di Stato nega l’inclusione scolastica</a> proviene da <a href="https://www.egalite.org">&Eacute;galit&eacute;</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
