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	<title>Elena Bosani</title>
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	<description>no-profit organization</description>
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		<title>Pompe di calore, la più grande in Europa ricava energia dalle acque reflue</title>
		<link>https://www.egalite.org/pompe-di-calore-la-piu-grande-in-europa-ricava-energia-dalle-acque-reflue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Bosani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 13:46:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[acque reflue]]></category>
		<category><![CDATA[economia circolare]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[upcycling]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La società Wien Energy di Vienna si appresta a collaudare la pompa di calore più grande d’Europa per ricavare energia dalle acque reflue domestiche. L’impianto è<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La società <em>Wien Energy</em> di Vienna si appresta a collaudare la pompa di calore più grande d’Europa per ricavare energia dalle acque reflue domestiche.</p>
<p><strong>L’impianto</strong> è formato da 3 pompe di calore lunghe nove metri, alte sette metri, pesanti oltre 205 tonnellate ciascuna, con capacità energetica di 55 megawatt. Appena attivato, entro il 2023, sarà sufficiente a sopperire al bisogno energetico di 56.000 famiglie viennesi.</p>
<h2>Energia dalle acque reflue</h2>
<p><strong>Secondo alcuni studi</strong> condotti in Germania e Svizzera, il 3% di tutti gli edifici potrebbe essere climatizzato (riscaldato o raffreddato) tramite lo sfruttamento del calore derivante dalle acque reflue. (1)</p>
<p><strong>Gli scarichi</strong> domestici nei sistemi fognari, infatti, hanno una temperatura compresa tra i 10 °C e i 25 °C che può venire recuperata mediante pompe di calore.</p>
<h2>Come funziona l’impianto di Vienna</h2>
<p><strong>Nell’impianto</strong> di<em> Wien Energy</em> giungono le acque reflue già pulite, normalmente destinate a confluire nel Danubio. All’interno, gli scambiatori di calore estraggono dall’acqua circa 6 gradi <em>Celsius</em> (o centigradi).</p>
<p><strong>Grazie all’impiego</strong> di moderne tecnologie, questa temperatura viene utilizzata per generare calore a oltre 90 gradi, che fluirà sotto forma di acqua calda nella rete di teleriscaldamento.</p>
<p><strong>In questo modo</strong>, due terzi dell&#8217;energia sarà generata dal calore estratto dalle acque reflue e un terzo dalla vicina centrale elettrica di <em>Verbund Danube a Freudenau</em>, che utilizza anch’essa fonti energetiche rinnovabili.</p>
<div id="attachment_6706" style="width: 859px" class="wp-caption alignnone"><img fetchpriority="high" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-6706" class="wp-image-6706 " src="https://www.egalite.org/wp-content/uploads/2023/03/rid.jpg" alt="energia da acque reflue" width="849" height="556" srcset="https://www.egalite.org/wp-content/uploads/2023/03/rid.jpg 1600w, https://www.egalite.org/wp-content/uploads/2023/03/rid-300x196.jpg 300w, https://www.egalite.org/wp-content/uploads/2023/03/rid-1024x670.jpg 1024w, https://www.egalite.org/wp-content/uploads/2023/03/rid-768x503.jpg 768w, https://www.egalite.org/wp-content/uploads/2023/03/rid-1536x1005.jpg 1536w, https://www.egalite.org/wp-content/uploads/2023/03/rid-223x146.jpg 223w, https://www.egalite.org/wp-content/uploads/2023/03/rid-50x33.jpg 50w, https://www.egalite.org/wp-content/uploads/2023/03/rid-115x75.jpg 115w" sizes="(max-width: 849px) 100vw, 849px" /><p id="caption-attachment-6706" class="wp-caption-text">Presse-Service Rathauskorrespondenz Stadt Wien</p></div>
<h2>Obiettivo inquinamento zero</h2>
<p><em><strong>Wien Energy</strong></em> prevede di ampliare l’impianto entro il 2027 con altre 3 pompe di calore e raggiungere i 5.000 litri di acqua al secondo, che fluiranno attraverso le 6 pompe.</p>
<p><strong>Secondo l’Agenzia Europea dell’Ambiente</strong> (AEA) il trattamento delle acque reflue svolgerà un ruolo chiave nel passaggio dell’Europa verso un futuro a inquinamento zero, permettendo di ridurre al minimo la dipendenza dai combustibili fossili e di migliorare l’efficienza degli impianti, riducendo al minimo il prezzo del riscaldamento per gli utenti. (2)</p>
<p>Inoltre, avrà un impatto positivo in termini di economia circolare.</p>
<p><strong>Secondo il Rapporto</strong> <em>‘Beyond water quality – Sewage treatment in a circular economy’</em>, pubblicato il 5 luglio 2022 dall’AEA, con l’utilizzo di tecnologie innovative tali impianti potrebbero anche fungere da ‘centri di risorse’ fornendo acqua, energia, sostanze nutritive e materiali organici recuperati per il riutilizzo e il riciclo.</p>
<p><strong>Questi impianti</strong> potranno dunque apportare contributi sostanziali al Green Deal europeo non solo per il <a href="https://www.regionieambiente.it/inquinamento-zero-piano-ue/">Piano d’azione Inquinamento Zero</a>, (3) ma anche per il <a href="https://www.regionieambiente.it/economia-circolare-9/">Piano d’azione Economia Circolare</a>. (4)</p>
<p><em>Elena Bosani</em></p>
<p><strong>Note</strong></p>
<p>(1) <a href="https://heatpumpingtechnologies.org/publications/sewage-water-interesting-heat-source-forheat-pumps-and-chillers/">https://heatpumpingtechnologies.org/publications/sewage-water-interesting-heat-source-forheat-pumps-and-chillers/</a></p>
<p>(2) <a href="https://www.eea.europa.eu/publications/beyond-water-quality-sewage-treatment">https://www.eea.europa.eu/publications/beyond-water-quality-sewage-treatment</a>;</p>
<p>(3) <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0400&amp;from=EN">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0400&amp;from=EN</a>;</p>
<p>(4)<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1583933814386&amp;uri=COM%3A2020%3A98%3AFIN"> https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1583933814386&amp;uri=COM%3A2020%3A98%3AFIN</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Salari minimi, approvata la direttiva UE</title>
		<link>https://www.egalite.org/salari-minimi-approvata-la-direttiva-ue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Bosani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2022 15:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[salario minimo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Consiglio dell&#8217;UE ha dato il via libera definitivo alla direttiva sui salari minimi adeguati, che era stata approvata lo scorso 14.9.22 dal Parlamento europeo. (1)<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Consiglio dell&#8217;UE ha dato il via libera definitivo alla direttiva sui salari minimi adeguati, che era stata approvata lo scorso 14.9.22 dal Parlamento europeo. (1)</p>
<h2>Salari minimi, i fini della direttiva</h2>
<p><strong>Il primo fine</strong> è di “<em>contribuire alla convergenza sociale verso l’alto</em>”, far cioè aumentare le retribuzioni e ridurre le “<em>disuguaglianze retributive</em>”. (Art. 1)</p>
<p><strong>I minimi retributivi</strong> dovranno, quindi, essere “<em>adeguati</em>” per conseguire “<em>condizioni di vita e di lavoro dignitose</em>”.</p>
<p><strong>La direttiva richiama</strong>, inoltre, ulteriori finalità, quali la promozione della “<em>coesione sociale</em>” e la riduzione del “<em>divario retributivo di genere</em>”.</p>
<h2>Ambito di applicazione</h2>
<p><strong>La direttiva</strong> “<em>si applica ai lavoratori dell&#8217;Unione che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea</em>”. (Art. 2)</p>
<p><strong>L&#8217;ampia formulazione</strong> consente di includere anche quei lavoratori che si collocano ai confini della subordinazione, i cosiddetti “<em>workers</em>”. Il disposto del Considerando 17 stabilisce che “<em>i lavoratori domestici, i lavoratori a chiamata, i lavoratori intermittenti, i lavoratori a voucher, i i falsi lavoratori autonomi, i lavoratori tramite piattaforma digitale, i tirocinanti e gli apprendisti potrebbero rientrare nell&#8217;ambito di applicazione della presente direttiva a condizione che soddisfino tali criteri</em>”.</p>
<p><strong>Lo stesso Considerando</strong> precisa che “<em>è opportuno che la determinazione dell&#8217;esistenza di un rapporto di lavoro si fondi sui fatti correlati all&#8217;effettiva prestazione di lavoro e non sul modo in cui le parti descrivono il rapporto</em>”.</p>
<h2>Cosa prevede la Direttiva</h2>
<p><strong>La direttiva</strong> prevede un salario minimo adeguato, sia che esso venga determinato dalla contrattazione collettiva o dalla legge.</p>
<p><strong>L’Ue</strong> non ha competenza nel fissare il livello dei salari minimi (art. 153, par. 5 TFUE Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), pertanto spetterà agli Stati membri provvedervi con legge e con i contratti collettivi o con entrambi.</p>
<p><strong>A tale scopo</strong> la Direttiva indica due percorsi:</p>
<ul>
<li>uno comune a tutti gli Stati membri, basato sulla promozione della contrattazione collettiva, al fine di aumentare i livelli di copertura, (2)</li>
<li>un altro <em>ad hoc</em> per quegli Stati membri dotati di salario minimo legale, che saranno tenuti ad applicare alcuni criteri condivisi che, pur lasciando il dovuto margine di manovra ai governi nazionali, favoriranno il raggiungimento di livelli salariali “adeguati”.</li>
</ul>
<h2>Proposte di intervento per garantire l&#8217;adeguatezza del salario minimo</h2>
<h3>Promozione della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari (Art. 4)</h3>
<p><strong>Gli Stati</strong> dovranno:</p>
<ul>
<li>adottare misure volte a promuovere la capacità delle parti sociali di partecipare alla contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari</li>
<li>incoraggiare negoziazioni costruttive, significative e informate sui salari tra le parti sociali</li>
<li>prendere in esame eventuali criticità che affliggono specifici settori o aree</li>
<li>laddove il livello di copertura risulti inferiore alla soglia del 70%, gli Stati membri in cui ciò avviene dovranno “prevedere un quadro di condizioni favorevoli alla contrattazione collettiva”. Tali condizioni saranno individuate “per legge a seguito della consultazione delle parti sociali o mediante un accordo con queste ultime”, definendo così un piano d’azione da comunicare alla Commissione e sul quale la Commissione potrà eserciterà un controllo.</li>
</ul>
<h3>Salario minimo legale</h3>
<p><strong>Gli Stati membri</strong> in cui già opera un regime legale di salario minimo dovranno:</p>
<ul>
<li>definire criteri nazionali chiari e stabili per la determinazione e l&#8217;aggiornamento periodico del salario minimo, che tengano conto del potere d&#8217;acquisto dei salari minimi in rapprto al costo della vita, del livello generale dei salari lordi e la loro distribuzione, del tasso di crescita dei salari lordi e dell&#8217;andamento della produttività del lavoro. (Art. 5)</li>
<li>tutelare i salari minimi legali dalle trattenute ingiustificate o sproporzionate. (Art. 6)</li>
<li>coinvolgere le parti sociali nella determinazione e nell&#8217;aggiornamento dei salari minimi legali, anche attraverso l’istituzione di appositi organi consultivi. (Art. 7)</li>
<li>rafforzare il sistema di controlli e ispezioni sul campo, fornire orientamenti alle autorità responsabili dell&#8217;applicazione e dotare i lavoratori di informazioni adeguate sui salari minimi, al fine di promuovere un effettivo accesso ai salari minimi legali. (Art. 8)</li>
<li>nell&#8217;esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, gli operatori economici diretti e la successiva catena di subappalto sono tenuti a conformarsi ai salari stabiliti dalle contrattazioni collettive e ai salari minimi legali, laddove esistenti. (Art. 9)</li>
<li>sviluppare strumenti efficaci e affidabili di raccolta dei dati e monitoraggio, al fine di consentire agli Stati membri di comunicare annualmente alla Commissione i pertinenti dati relativi alla copertura e all&#8217;adeguatezza. (Art. 10)</li>
<li>garantire ai lavoratori e ai loro rappresentanti l&#8217;accesso a una risoluzione efficace e imparziale delle controversie, il diritto di ricorso, compreso il diritto a una compensazione adeguata, e una protezione efficace da qualsiasi forma di pregiudizio qualora decidano di esercitare il diritto di difesa dei loro diritti relativi alla tutela garantita dal salario minimo vigente. (Art. 11)</li>
<li>prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazioni delle disposizioni nazionali che istituiscono la tutela garantita dal salario minimo. (Art. 12)</li>
</ul>
<h2>Prossime tappe</h2>
<p><strong>La direttiva</strong> entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell&#8217;Unione europea e gli stati membri avranno due anni di tempo per recepirla.</p>
<h2>Conclusioni</h2>
<p><strong>La direttiva</strong> rappresenta un&#8217;importante novità nelle politiche sociali dell’Unione Europea e uno slancio necessario per una riforma dei meccanismi di determinazione dei salari minimi a livello nazionale.</p>
<p><strong>Spetterà ora ai singoli Stati</strong> membri e alle parti sociali adottare le misure necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni della direttiva, tenendo in considerazione le rispettive circostanze economiche nazionali e le specificità dei rispettivi sistemi di determinazione dei salari minimi.</p>
<h3>Note</h3>
<p>(1) <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0682">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0682</a><br />
(2) per “<em>livello di copertura</em>”, l’art. 2 intende “<em>la percentuale di lavoratori a livello nazionale cui si applica un contratto collettivo</em>”.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Regole comuni in UE per le associazioni che operano in più Paesi</title>
		<link>https://www.egalite.org/regole-comuni-in-ue-per-le-associazioni-che-operano-in-piu-paesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Dongo&#160;and&#160;Elena Bosani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2022 18:21:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[consultazioni]]></category>
		<category><![CDATA[no profit]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Si presenta finalmente l’opportunità di introdurre regole comuni in UE per le associazioni che operano in più Paesi. È ora in corso, fino al 18.10.22, la consultazione pubblica sulla proposta<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Si presenta finalmente l’opportunità di introdurre regole comuni in UE per le associazioni che operano in più Paesi.<br />
È ora in corso, fino al 18.10.22, la consultazione pubblica sulla proposta di direttiva europea a tale riguardo. (1)</p>
<p>Égalité ha partecipato alla consultazione offrendo i contributi di cui si allega copia (v. Allegato). È indispensabile potersi riferire a un unico sistema di norme anche laddove le <em>no-profit organizations</em> (NPOs) operino e abbiano sedi in più Paesi UE.</p>
<h2>1) Associazioni ed enti <em>no-profit</em> in UE, scenario</h2>
<h3>1.1) Numeri</h3>
<p><strong>Associazioni ed enti <em>no-profit </em></strong>in UE sono numerosi e partecipano alle attività di molti settori, con un impatto economico significativo.</p>
<p><strong>I dati</strong> raccolti tra il 2017 e il 2020 riferiscono a 1,3 milioni di associazioni in Francia, 604 mila in Germania, 308 mila in Italia, 115.000 in Irlanda, 34 mila in Ungheria, 11 mila in Belgio, <em>etc</em>. (2-7).</p>
<p><strong>Il <em>no-profit </em></strong>in Italia registra il primato della Lombardia, con oltre 57 mila enti. A seguire Lazio (33 mila), Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana.</p>
<h3>1.2) Attività sociale</h3>
<p><strong>Gli enti </strong><em><strong>no-profit</strong> </em>svolgono un ruolo fondamentale nella ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, la promozione culturale, la tutela dei diritti umani e dell’ambiente. Possono quindi contribuire a sensibilizzare l&#8217;opinione pubblica sui valori dell&#8217;innovazione e lo sviluppo sostenibile.</p>
<p><strong>Le associazioni </strong>possono altresì contribuire a promuovere la cooperazione internazionale e la comprensione tra i popoli. In quello spirito di ‘buon vicinato’ a cui riferisce il Trattato sull&#8217;Unione europea, (8) di cui si è persa memoria proprio nei rapporti con la vicina Russia. (9)</p>
<h3>1.3) Impatto su occupazione ed economia</h3>
<p><strong>Il c.d. Terzo Settore </strong>non è soltanto una risorsa in termini idealistici e di stimoli culturali. Si inserisce invece tra il pubblico e il privato con un impatto significativo sull’occupazione. In Francia, ad esempio, il <em>no-profit</em> occupa 2,2 milioni di persone e rappresenta il 4,7 % del PIL. (6)</p>
<p><strong>L’occupazione in Italia</strong> nel <em>no-profit</em> vale 853.476 posti di lavoro, pari al 7% circa del totale nelle imprese di produzione beni e servizi. E registra una crescita pressoché costante, come osservato da Istat negli ultimi anni. (5) +3,9% nel 2017, + 1% il 2018, rispetto ai 12 mesi precedenti.</p>
<h2>2) Associazioni che operano in più Paesi UE, le questioni da risolvere</h2>
<p><strong>Le organizzazioni </strong>senza scopo di lucro in UE subiscono tuttora una serie di limitazioni, per quanto attiene a:</p>
<ul>
<li>l’esercizio di alcune libertà (es. espressione, informazione, riunione e associazione) riconosciute nella Carta europea dei diritti fondamentali.,</li>
<li>l’accesso alle libertà teoricamente connesse all’esistenza del mercato unico.</li>
</ul>
<h3>2.1) Parlamento europeo, lo studio</h3>
<p><strong>Il Servizio Ricerca del Parlamento europeo</strong> ha pubblicato uno studio (2021) ove si confermano:</p>
<ul>
<li>la presenza sempre più numerosa di associazioni <em>no-profit</em> attive in molteplici settori di attività,</li>
<li>l’assenza di un quadro giuridico e fiscale armonizzato a livello europeo,</li>
<li>i gravosi oneri legali e amministrativi a carico di associazioni che operano in più Paesi UE, di fatto escluse dai benefici legati all’esistenza del mercato unico. (10)</li>
</ul>
<h3>2.2) Iniziativa legislativa del Parlamento UE</h3>
<p><strong>Il Parlamento europeo</strong> ha adottato il 17.2.22 ad ampia maggioranza una risoluzione di iniziativa legislativa (2020/2026 INL) volta ad armonizzare e rafforzare la situazione giuridica delle <em>non-profit organisations</em> (NPOs), al duplice scopo di:</p>
<ul>
<li>istituire, tramite un regolamento, la forma giuridica della ‘associazione europea’. Come già stabilito per le imprese europee e le cooperative sociali europee,</li>
<li>armonizzare una serie di ‘norme minime’, tramite direttiva, per le NPOs in Unione Europea. (11)</li>
</ul>
<h2>3) Consultazione pubblica</h2>
<p><strong>Tutte le parti sociali </strong>interessate, ivi inclusi i singoli cittadini, possono partecipare alla consultazione pubblica per esprimere i propri punti di vista su:</p>
<ul>
<li>la necessità di un intervento del legislatore europeo,</li>
<li>le opzioni identificate per risolvere i problemi individuati,</li>
<li>altri aspetti da considerare. (1)</li>
</ul>
<p><em>Dario Dongo, Elena Bosani</em></p>
<p><strong>Allegato</strong></p>
<p><a href="https://www.egalite.org/wp-content/uploads/2022/08/Contribution0929cc5e-bbe1-448c-966a-0a53367b2550.pdf">Contributo di Égalité alla ‘Public consultation on EU framework for cross-border recognition of associations in the EU’, 9.8.22</a></p>
<h3>Note</h3>
<p>(1) Consultazione pubblica aperta dal 5.8.22 al 28.10.22. Single market – Proposal for a legislative initiative on cross-border activities of associations. Commissione Europea. <a href="https://bit.ly/3puLq5L">https://bit.ly/3puLq5L</a></p>
<p>(2) <a href="https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/11/Fondation-Roi-Baudouin-Barometre-des-associations-2020.pdf">Baromètre des associations, 2020</a>, <em>Fondation Roi Baudoin</em>.</p>
<p>(3) Istituto centrale ungherese di statistica. <a href="https://www.ksh.hu/stadat_files/gsz/hu/gsz0014.html">https://www.ksh.hu/stadat_files/gsz/hu/gsz0014.html</a></p>
<p>(4) In Irlanda le associazioni rientrano nel concetto più ampio degli ‘enti di beneficenza’ e possono assumere forme giuridiche diverse (associazioni non costituite in società, trust e società a responsabilità limitata da garanzia). <a href="https://www.charitiesregulator.ie/media/2211/final_charitiesregulator-annual-report-2020.pdf">https://www.charitiesregulator.ie/media/2211/final_charitiesregulator-annual-report-2020.pdf</a></p>
<p>(5) ISTAT. Struttura e profili del settore no profit 2019. <a href="https://www.istat.it/it/archivio/262507">https://www.istat.it/it/archivio/262507</a></p>
<p>(6) Sylvie Dumartin, Sandrine Firquet. 1,3 million d’associations: des hôpitaux et Ehpad aux associations de parents d’élèves et aux clubs de gym. INSEE (Istituto nazionale francese di statistica). 4.5.21, <a href="https://www.insee.fr/fr/statistiques/5365639">https://www.insee.fr/fr/statistiques/5365639</a>.</p>
<p>(7) Bertelsmann Stiftung, indagine ZiviZ 2017. <a href="https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/zivilgesellschaft-inzahlen/projektnachrichten/ziviz-survey-2017">https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/zivilgesellschaft-inzahlen/projektnachrichten/ziviz-survey-2017</a>.</p>
<p>(8) TEU (<em>Treaty on the European Union</em>), consolidated text. <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&amp;from=EN">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&amp;from=EN</a></p>
<p>(9) <a href="https://www.egalite.org/pace-in-europa-appello-al-cancelliere-olaf-scholz-petizione/">https://www.egalite.org/pace-in-europa-appello-al-cancelliere-olaf-scholz-petizione/</a></p>
<p>(10) Fernandes Meenakshi, Klaus Müller (2021). A statute for European cross-border associations and non-profit <a href="https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662630/EPRS_STU(2021)662630_EN.pdforganisations">https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662630/EPRS_STU(2021)662630_EN.pdforganisations</a>. Parlamento europeo.</p>
<p>(11) MEPs push for game-changer rules for pan-European civil society. Parlamento Europeo. Comunicato stampa, 17.2.22<br />
<a href="https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220210IPR23023/meps-push-for-game-changer-rules-for-pan-european-civil-society">https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220210IPR23023/meps-push-for-game-changer-rules-for-pan-european-civil-society</a></p>
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		<title>Consultazione pubblica sul piano strategico UE per la salute pubblica globale</title>
		<link>https://www.egalite.org/consultazione-pubblica-sul-piano-strategico-ue-per-la-salute-pubblica-globale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Dongo&#160;and&#160;Elena Bosani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2022 20:34:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Global Gateway]]></category>
		<category><![CDATA[salute pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[SDGs]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sul piano strategico UE per la salute pubblica globale. (1) Un progetto politico molto ambizioso, sul quale i cittadini e<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sul piano strategico UE per la salute pubblica globale. (1)</p>
<p>Un progetto politico molto ambizioso, sul quale i cittadini e le parti sociali interessate potranno esprimersi fino al 19.9.22.</p>
<h2>Salute pubblica globale, il ruolo dell’UE</h2>
<p><strong>La pandemia</strong> da Covid-19 ha messo in luce l’esigenza di affrontare con efficacia le minacce sanitarie e le disuguaglianze sanitarie, anche a livello di Unione Europea (UE). (2)</p>
<p><strong>Obiettivo generale </strong>del piano strategico della Commissione è rinnovare l&#8217;azione esterna (e interna) dell&#8217;UE in ambito sanitario, assegnandole un ruolo più chiaro ed efficiente.</p>
<h2>Piano strategico UE, i 5 punti chiave</h2>
<p><strong>Il nuovo piano </strong>strategico UE si articola su cinque punti chiave:</p>
<p>1) gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (<em>Sustainable Development Goals</em>, <a href="https://www.egalite.org/sustainable-development-goals-sdgs-la-sfida-dellumanita/">SDGs</a>) in Agenda ONU 2030),</p>
<p>2) la strategia UE ‘<em>Global Gateway</em>’, che aspira a promuovere connessioni digitali nei sistemi sanitari, di istruzione e di ricerca (oltreché nei settori energetico e dei trasporti) a livello globale, con un investimento UE di € 300 miliardi circa, (3)</p>
<p>3) il crescente impatto di cambiamenti climatici e perdita di biodiversità sulla salute pubblica, (4)</p>
<p>4) l&#8217;evoluzione delle malattie infettive, incluse le zoonosi (dagli animali all’uomo), e le malattie non trasmissibili (<em>Non-Communicable Diseases</em>, NCDs), (5)</p>
<p>5) i recenti cambiamenti della ‘architettura sanitaria globale’. Avendo riguardo sia al diritto umano a una copertura sanitaria universale, (6) sia all&#8217;interconnessione tra persone, animali, piante e l&#8217;ambiente, secondo l’approccio <em>One Health</em>. (7)</p>
<h2>Obiettivi UE</h2>
<p><strong>L&#8217;iniziativa</strong> si prefigge di definire una strategia per:</p>
<p>1) rafforzare i sistemi sanitari globali per affrontare le disuguaglianze sanitarie, progredire verso una copertura sanitaria universale e fornire protezione sociale in ambito sanitario,</p>
<p>2) stimolare una ‘<em>leadership mondiale</em>’ dell’UE, con un approccio <em>Team Europe</em> che contribuisca a rendere più efficaci le istituzioni multilaterali e sviluppi partenariati strategici con altre regioni del pianeta,</p>
<p>3) garantire un finanziamento efficace mediante un approccio <em>Team Europe</em>, che corrisponda alle esigenze e alle ambizioni di questa iniziativa.</p>
<h2>Strumenti</h2>
<p><strong>La strategia UE </strong>dovrebbe individuare misure tematiche e trasversali per conseguire tali obiettivi, che potranno comprendere:</p>
<p>a) un miglioramento del coordinamento, per parlare con una sola voce (insieme ai Paesi dell&#8217;UE e ai portatori di interessi) a livello mondiale, regionale e nazionale, (8)</p>
<p>b) la promozione di un coordinamento più efficace tra gli altri attori e iniziative mondiali in campo sanitario, ad esempio tramite l&#8217;attuazione del piano d&#8217;azione globale per una vita sana e il benessere di tutti (<em>Global Action Plan for Healthy Lives and Well-being for All</em>), (9)</p>
<p>c) una <em>leadership</em> che mostri l&#8217;esempio da seguire, con un aumento di credibilità. La strategia delineerà le misure necessarie che la Commissione, i Paesi dell&#8217;UE, il Parlamento e i portatori di interessi (<em>stakeholders</em>) dovranno adottare.</p>
<h2>Multilateralismo, WHO, salute al centro</h2>
<p><strong>Le misure</strong> individuate nel progetto di strategia UE in esame comprendono altresì:</p>
<p>d) il miglioramento dell&#8217;architettura sanitaria globale per affrontare le sfide sanitarie equamente e in modo più efficace.<br />
La strategia dovrebbe riflettere il multilateralismo &#8211; es. G7, G20, OCSE (9) &#8211; e la partecipazione a WHO (<em>World Health Organization</em>). (10) Promuovendo il rafforzamento del sistema sanitario con specifici flussi di finanziamento. Le pandemie dovrebbero venire affrontate con uno ‘<em>strumento specifico vincolante</em>’ e il rafforzamento del regolamento sanitario internazionale,</p>
<p>e) l&#8217;inclusione efficace della salute in tutte le politiche (commercio, resilienza delle catena di approvvigionamento globali, <em>etc</em>.) che sono essenziali per contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica sanitaria.</p>
<p>#andràtuttobene?</p>
<p><em>Dario Dongo ed Elena Bosani</em></p>
<p><em>Immagine di copertina da Health Consumer Powerhouse (non-profit organization). Ultimi dati su <a href="https://healthpowerhouse.com/en/category/euro-health-consumer-index/?post_type=publications">https://healthpowerhouse.com/en/category/euro-health-consumer-index/?post_type=publications</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Note</h3>
<p>(1) <em>Sanità mondiale &#8211; nuova strategia dell&#8217;UE</em> (<a href="https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13506-Global-health-new-EU-strategy_en">europa.eu</a>)</p>
<p>(2) La dichiarata <em>leadership</em> europea non è purtroppo emersa nella gestione della recente pandemia. Si può fare di più, come annotato nella nostra trilogia <em><a href="https://www.egalite.org/covid-19-abc-i-nostri-ebook-sul-nuovo-coronavirus/">Covid-19, abc</a></em>. I nostri <em>ebook</em> sul nuovo coronavirus</p>
<p>(3) Strategia UE Global Gateway. V. <a href="https://bit.ly/3IHjBjB">https://bit.ly/3IHjBjB</a></p>
<p>(4) Dario Dongo. <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/progresso/speciale-strategia-ue-2030-per-la-biodiversita-il-piano-annunciato-a-bruxelles/"><em>Speciale – Strategia UE 2030 per la Biodiversità, il piano annunciato a Bruxelles</em></a>. GIFT (<em>Great Italian Food Trade</em>). 31.5.20,</p>
<p>(5) Sabrina Bergamini, Dario Dongo. <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/obesita-obesita-infantile-e-marketing-rapporto-who-europe-2022/">Obesità, obesità infantile e marketing. Rapporto WHO Europe 2022</a>. GIFT (<em>Great Italian Food Trade</em>). 16.6.22,</p>
<p>(6) Copertura sanitaria universale, dichiarazione ONU</p>
<p>(7) Dario Dongo. <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/consum-attori/one-health-salute-e-benessere-animale-umano-planetario-cosa-possiamo-fare/">One Health. Salute e benessere animale, umano, planetario. Cosa possiamo fare?</a> GIFT (<em>Great Italian Food Trade</em>). 2.6.21,</p>
<p>(8) Obiettivo che la Commissione europea purtroppo oggi stenta a raggiungere, sul fronte della salute pubblica associata alla sicurezza alimentare, a causa delle disfunzioni della sua DG Sante. Come si è visto nel recente caso della analisi e gestione dei rischi legati alle allergie alimentari. V. Dario Dongo. <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/idee/allergeni-e-rasff-blackout-europeo/"><em>Allergeni e RASFF, blackout europeo</em></a>. 13.7.22,</p>
<p>(9) I concetti di salute pubblica e multilateralismo postulano ovviamente il raggiungimento della pace nella macro-regione europea. Pace in Europa, appello al cancelliere Olaf Scholz. Petizione</p>
<p>(10) Frequently asked questions of SDG3 <em>Global Action Plan</em> (<a href="http://who.int">who.int</a>)</p>
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		<title>Salario minimo. Approvata la direttiva UE</title>
		<link>https://www.egalite.org/salario-minimo-approvata-la-direttiva-ue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Bosani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 17:01:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la Direttiva sui salari minimi adeguati nell&#8217;UE, che mira ad assicurare il diritto ad un&#8217;equa retribuzione a tutti<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la Direttiva sui salari minimi adeguati nell&#8217;UE, che mira ad assicurare il diritto ad un&#8217;equa retribuzione a tutti i lavoratori, garantendo loro e alle rispettive famiglie un tenore di vita dignitoso. (1)</p>
<h2>Cosa prevede la Direttiva sul salario minimo</h2>
<p><strong>Secondo la proposta</strong> di Direttiva, la determinazione del tetto salariale minimo sotto il quale non sarà possibile andare potrà essere stabilita o a livello legislativo o attraverso la contrattazione collettiva e ciascuno Stato membro dovrà determinarlo secondo precisi criteri, che dovranno tener conto del costo della vita e dei più ampi livelli di retribuzione.</p>
<h2>Ambiti di intervento</h2>
<h3>Adeguatezza del salario minimo</h3>
<p><strong>Gli Stati membri</strong>, che già prevedono salari minimi legali dovranno valutarne l&#8217;adeguatezza, determinando un paniere di beni e servizi a prezzi reali o fissarlo al 60% del salario mediano lordo eal 50% del salario medio lordo. Inoltre, dovranno aggiornare i salari minimi legali almeno ogni due anni (o al massimo ogni quattro anni per quei Paesi che utilizzano un meccanismo di indicizzazione automatica), con coinvolgimento delle parti sociali nelle rispettive procedure di definizione e aggiornamento.</p>
<h3>Contrattazione collettiva</h3>
<p><strong> I Paesi dell’UE</strong> dovranno rafforzare la contrattazione collettiva, quale fattore essenziale per la tutela dei lavoratori. Gli Stati membri in cui meno dell&#8217;80% della forza lavoro è tutelata da un contratto collettivo dovranno insieme alle parti sociali stabilire un piano d&#8217;azione per aumentare tale percentuale e informare periodicamente la Commissione Europea sulle misure adottate.</p>
<h3>Monitoraggio e controlli</h3>
<p><strong> Gli Stati membri</strong> dovranno adottare strumenti di raccolta e di comunicazione dei dati relativi al salario, al fine di monitorare l’adeguatezza della tutela garantita dal trattamento minimo, sia di fonte legale che contrattuale. Inoltre, saranno tenuti ad eseguire controlli e ispezioni sul campo, per contrastare i subappalti abusivi, il lavoro autonomo fittizio, gli straordinari non registrati o la maggiore intensità di lavoro.</p>
<h3>Controversie e sanzioni</h3>
<p><strong>Le autorità nazionali</strong> saranno tenute a garantire l’accesso da parte dei lavoratori a un sistema di definizione delle controversie efficace e imparziale, nonché prevedere un apparato sanzionatorio deterrente in caso di violazioni in materia.</p>
<h3>A chi si applicherà</h3>
<p><strong>La nuova direttiva</strong> si applicherà a tutti i lavoratori dell&#8217;UE con un contratto o un rapporto di lavoro.</p>
<h2>Quadro attuale</h2>
<p><strong>Nella Unione europea</strong> ben 21 stati già prevedono una retribuzione minima nazionale, ad eccezione di Austria, Cipro, Danimarca, Finlandia, Svezia e Italia, che si basano su un sistema di contrattazione collettiva strutturato.</p>
<p><strong>Le retribuzioni minime nazionali</strong> previste variano notevolmente per quanto riguarda l’importo mensile. Sulla base delle recenti statistiche pubblicate da Eurostat a luglio 2020, il “<em>minimum wage</em>” (stipendio minimo), oscillava tra i 332 euro mensili della Bulgaria e i 2.257 euro del Lussemburgo. Non si supera la quota 1.000 euro in 13 Paesi, tra cui Est, Baltici, Grecia, Portogallo e resta fra 1.000 e 1.500 in Slovenia e Spagna. (2)</p>
<h2>Prossimi passi</h2>
<p><strong>I Paesi membri</strong> dell’Ue avranno due anni di tempo – una volta pubblicato il provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale Ue – per adeguarsi al dettato europeo e istituire questo strumento.</p>
<h2>Conclusioni</h2>
<p><strong>La direttiva</strong> è segno di una volontà politica europea verso la regolamentazione del salario minimo e rappresenta un rafforzamento del diritto all&#8217;equa retribuzione, nel rispetto dell’autonomia delle parti sociali e delle peculiarità dei sistemi nazionali.</p>
<p><strong>È auspicabile</strong> che il compromesso raggiunto possa portare ad una maggiore convergenza sociale tra gli Stati membri, nonché alla riduzione della povertà e delle disuguaglianze salariali.</p>
<h3>Note</h3>
<p>(1) AG (europa.eu) https://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/empl/inag/2022/06-20/EMPL_AG(2022)734121_EN.pdf</p>
<p>(2) Minimum_wages_highlight_FP2020-IT.png (1005×829) (europa.eu) <img decoding="async" src="https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/4/40/Minimum_wages_highlight_FP2020-IT.png" /></p>
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		<title>Dati personali, Corte Ue: l’associazione di consumatori può agire in giudizio contro Facebook</title>
		<link>https://www.egalite.org/dati-personali-corte-ue-lassociazione-di-consumatori-puo-agire-in-giudizio-contro-facebook/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Bosani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 May 2022 16:12:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti]]></category>
		<category><![CDATA[Corte UE]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con sentenza del 28 aprile 2022 resa nella causa C-319/201 (Meta Platforms Ireland Limited contro Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände–Verbraucherzentrale Bundesverband e.V), la Corte di Giustizia<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Con sentenza del 28 aprile 2022 resa nella causa C-319/201 (Meta Platforms Ireland Limited contro Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände–Verbraucherzentrale Bundesverband e.V), la Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGEU) ha statuito che le associazioni di tutela dei consumatori possono agire in giudizio nei confronti di un soggetto per presunte lesioni del GDPR (Regolamento generale UE sulla protezione dei dati n. 2016/679), indipendentemente dalla effettiva violazione del diritto alla protezione dei dati di un interessato e in assenza di un mandato, conferito a tal fine dalla parte danneggiata.</p>
<h2>La vicenda</h2>
<p>L’Unione federale delle centrali e delle associazioni di consumatori tedesche aveva proposto un’azione inibitoria contro Meta Platforms Ireland (ex Facebook), contestandole la violazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, concorrenza sleale e tutela dei consumatori.</p>
<h2>I fatti</h2>
<p>Accedendo a taluni giochi forniti da Meta nello spazio virtuale denominato “App-Zentrum”, l’utente veniva informato che l’utilizzo dell’applicazione consentiva a Meta di ottenere un certo numero di dati personali e accettando le condizioni generali dell&#8217;applicazione e della <em>policy</em> in materia di protezione dei dati, si autorizzava la pubblicazione, a nome dell’utente stesso, del proprio <em>status</em>, delle proprie foto, del proprio nome e di una serie di altri dati personali.</p>
<p><strong>L&#8217;Unione federale</strong>, pur non avendo ricevuto alcun mandato dagli utenti del <em>social network</em>, proponeva un’azione inibitoria nei confronti di Meta dinanzi al <em>Landgericht Berlin</em> (Tribunale del Land di Berlino) sostenendo che gli avvisi forniti da Meta fossero caratterizzati da slealtà, per inosservanza dei requisiti previsti per la raccolta di un valido consenso dell’utente, secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati.</p>
<p><strong>Dopo due gradi di giudizio</strong> favorevoli all&#8217;associazione dei consumatori, la Cassazione tedesca, Bundesgerichtshof, si è posta il problema relativo alla capacità dell&#8217;associazione dei consumatori di intraprendere un giudizio in assenza di uno specifico mandato da parte di un utente, essendo nel frattempo entrato in vigore il GDPR e si interrogava, altresì, sulla legittimità di una tutela preventiva.</p>
<p><strong>Detto regolamento</strong>, infatti, prevede una specifica disciplina in tema di rappresentanza da parte di organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro, statuendo che l&#8217;ente rappresentativo debba, in via generale, aver ricevuto idoneo mandato e che ciascuno Stato membro possa, ad ogni modo, ammettere la legittimazione ad agire di un ente che abbia obiettivi statutari di pubblico interesse e che operi nel settore della tutela dei dati personali, anche ove questo non abbia ricevuto uno specifico mandato, sempreché, in seguito al trattamento dei dati personali, si ritengano violati i diritti dell&#8217;interessato.</p>
<p><strong>Secondo la Corte</strong> tedesca la dizione letterale della norma sembrava far riferimento alla violazione dei diritti dell&#8217;interessato quale diretta conseguenza del trattamento dei dati personali. Di conseguenza, non sarebbe stata possibile una tutela preventiva rispetto alla concreta violazione dei dati personali di una persona fisica.</p>
<p><strong>Nel dubbio</strong> la Corte nazionale decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia europea la questione pregiudiziale relativa alla possibilità o meno, per una associazione a tutela dei consumatori, di agire in giudizio contro l&#8217;autore di atti anche solo potenzialmente pregiudizievoli rispetto alla tutela dei dati personali, operando così in via anticipatoria, rispetto alla concreta violazione dei dati personali di una persona fisica e quindi, anche in assenza di uno specifico mandato.</p>
<h2>La decisione della CGUE</h2>
<p><strong>La Corte europea</strong>, ha ossevato che sebbene il GDPR sia stato introdotto dal legislatore europeo, in sostituzione della disciplina precedente, anche allo specifico fine di offrire una disciplina comune a tutti gli Stati membri in materia di tutela dei dati personali, concede, altresì, margini di discrezionalità agli Stati membri.</p>
<p><strong>Pertanto</strong>, secondo la Corte un ente rappresentativo può agire a tutela della corretta applicazione della disciplina in materia di dati personali senza aver previamente ricevuto uno specifico mandato, solo se ciò risulta previsto nell&#8217;ordinamento interno del singolo stato membro, da una norma nazionale di armonizzazione legislativa.</p>
<p><strong>La CGUE</strong> ha altresì evidenziato che un’associazione di tutela dei consumatori, come l’Unione federale, rientra nella nozione di “organismo legittimato ad agire” ai sensi del GDPR, in quanto persegue l&#8217;obiettivo di interesse pubblico consistente nell’assicurare i diritti dei consumatori e soddisfa i criteri di cui all’articolo 80, paragrafo 1 del GDPR2.</p>
<p><strong>Nella specie</strong>, è vero che il legislatore tedesco non aveva adottato alcuna disposizione particolare al riguardo successivamente all&#8217;entrata in vigore del GDPR, ma in quell&#8217;ordinamento la legittimazione ad agire degli enti rappresentativi a tutela dei consumatori esisteva già, essendo stata posta da una legge precedente.</p>
<p><strong>Riguardo</strong> poi, alla legittimità di una tutela anticipatoria in assenza di uno specifico mandato, la CGUE risolve il quesito in senso affermativo, statuendo che, per riconoscere la legittimazione ad agire in capo ad un ente rappresentativo, come un&#8217;associazione dei consumatori, non è necessario che la violazione dei dati personali di una persona fisica si sia già concretizzata, essendo sufficiente che il trattamento dei dati controverso sia idoneo a pregiudicare i diritti degli interessati.</p>
<p><strong>La Corte europea</strong> apre dunque all&#8217;azione inibitoria collettiva anche in materia di tutela dei dati personali, in conformità all’obiettivo del Regolamento europeo, che consiste nell’assicurare un elevato livello di protezione nel settore della <em>privacy</em>, non prescindendo però, dalla necessità di una legge nazionale attuativa dell&#8217;articolo 80 GDPR.</p>
<p><strong>“</strong><em><strong>Il GDPR</strong> non osta ad una normativa nazionale, la quale permetta ad un’associazione di tutela degli interessi dei consumatori di agire in giudizio, in assenza di un mandato che le sia stato conferito a questo scopo e indipendentemente dalla violazione di specifici diritti degli interessati, contro il presunto autore di un atto pregiudizievole per la protezione dei dati personali, facendo valere la violazione del divieto delle pratiche commerciali sleali, la violazione di una legge in materia di tutela dei consumatori o la violazione del divieto di utilizzazione di condizioni generali di contratto nulle, qualora il trattamento di dati in questione sia idoneo a pregiudicare i diritti che delle persone fisiche identificate o identificabili si vedono riconosciuti dal regolamento summenzionato</em>”</p>
<h2>Pronunce diverse. Il caso austriaco e italiano</h2>
<p><strong>Il tribunale di Vienna</strong>, con sentenza del 26/5/2021, stabiliva la legittimità delle azioni promosse da un istituto austriaco di tutela dei consumatori, per violazione del GDPR, applicando direttamente l’articolo 80, paragrafo 2 del GDPR a prescindere da una norma nazionale di armonizzazione legislativa.</p>
<p><strong>I giudici austriaci</strong> hanno ritenuto già sussistente una legittimazione delle associazioni dei consumatori per materie diverse dalla <em>privacy</em> e l&#8217;estensione è stata ritenuta automatica, ciò sulla base del considerando 42 del GDPR, che fa esplicito riferimento alla direttiva sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori (93/13/CEE)3.</p>
<p><strong>In altri termini</strong>, il Tribunale di Vienna ha desunto da norme di diritto dell’Unione direttamente applicabili, la legittimazione attiva delle associazioni di categoria ad agire in via inibitoria.</p>
<p><strong>Nell&#8217;ordinamento italiano</strong> il codice del consumo (dlgs 206/2005)4 e il Codice di procedura civile (articoli 840-bis e seguenti, sulla class action) prevedono già la legittimazione delle associazioni dei consumatori, anche a promuovere azioni inibitorie, ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 2, del GDPR.</p>
<h2>Conclusioni</h2>
<p><strong>La decisione</strong> della CGUE ha certamente contribuito ad innovare la portata dell’art. 80 del GDPR estendendone l’ambito di applicazione alla tutela dei dati personali.</p>
<p><strong>Un indubbio passo avanti</strong> a tutela della sfera privata del singolo cittadino.</p>
<p><em>Elena Bosani</em></p>
<p><em>Immagine di copertina di <a href="https://www.chappatte.com/">Chappatté</a></em></p>
<h3>Note</h3>
<p>(1) CURIA &#8211; List of results (<a href="https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-319/20">europa.eu</a>)</p>
<p>(2) Art. 80 GDPR – <em>Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Rappresentanza degli interessati</em><br />
<em>1. L’interessato ha il diritto di dare mandato a un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro, che siano debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro, i cui obiettivi statutari siano di pubblico interesse e che siano attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, di proporre il reclamo per suo conto e di esercitare per suo conto i diritti di cui agli articoli 77, 78 e 79 nonché, se previsto dal diritto degli Stati membri, il diritto di ottenere il risarcimento di cui all’articolo 82.</em><br />
<em>2. Gli Stati membri possono prevedere che un organismo, organizzazione o associazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, indipendentemente dal mandato conferito dall’interessato, abbia il diritto di proporre, in tale Stato membro, un reclamo all’autorità di controllo competente, e di esercitare i diritti di cui agli articoli 78 e 79, qualora ritenga che i diritti di cui un interessato gode a norma del presente regolamento siano stati violati in seguito al trattamento.</em></p>
<p>(3) Proteggere i consumatori dalle clausole abusive nei contratti (<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l32017">europa.eu</a>)</p>
<p>(4) Dlgs 206/05 (<a href="https://web.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05206dl.htm">camera.it</a>)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.egalite.org/dati-personali-corte-ue-lassociazione-di-consumatori-puo-agire-in-giudizio-contro-facebook/">Dati personali, Corte Ue: l’associazione di consumatori può agire in giudizio contro Facebook</a> proviene da <a href="https://www.egalite.org">&Eacute;galit&eacute;</a>.</p>
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		<title>Pratiche dannose nei confroni delle donne. Consultazione in UE</title>
		<link>https://www.egalite.org/pratiche-dannose-nei-confroni-delle-donne-consultazione-in-ue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Bosani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2022 13:49:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti]]></category>
		<category><![CDATA[consultazioni]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[parità di genere]]></category>
		<category><![CDATA[violenza domestica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Commissione europea ha avviato, all&#8217;interno della strategia per la parità di genere 2020-2025, un&#8217;iniziativa di feedback, riguardante le pratiche dannose perpetrate principalmente a donne e<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Commissione europea ha avviato, all&#8217;interno della strategia per la parità di genere 2020-2025, un&#8217;iniziativa di <em>feedback</em>, riguardante le pratiche dannose perpetrate principalmente a donne e ragazze, che comportano gravi violazioni dei diritti umani e costituiscono un ostacolo alla parità di genere.</p>
<p>Tutti i cittadini dell&#8217;Unione europea e le parti interessate potranno esprimere le proprie opinioni in merito, dando un proprio <em>feedback</em> o dei suggerimenti, previa registrazione alla relativa pagina <em>web</em> entro la mezzanotte del 31 maggio 2022.</p>
<p>Il feedback di ciascuno contribuirà al processo decisionale dell&#8217;UE e alla formazioni di Raccomandazioni, che serviranno a integrare e potenziare la recente direttiva proposta l’8 marzo dalla stessa Commissione Europea sulla violenza contro le donne e la violenza domestica, (1) incentivandone la prevenzione ed il sostegno, promuovendo la formazione di varie figure professionali e semplificando l&#8217;accesso alla giustizia per le vittime. (2)</p>
<h2>Pratiche dannose nei confronti delle donne</h2>
<p><strong>Le pratiche dannose</strong>, anche definite pratiche culturali (3) o tradizionali (4) lesive, sono usanze discriminatorie. Vere e proprie violenze di genere, perpetrate con una certa regolarità su lunghi periodi di tempo, tanto che le comunità e le società finiscono per considerarle accettabili.</p>
<p><strong>Tali pratiche</strong> incidono negativamente sulla dignità delle vittime e sulla loro integrità fisica, psicosociale e morale, pregiudicandone lo sviluppo personale, la partecipazione e l&#8217;emancipazione civica, la salute e lo <em>status</em> educativo, economico e sociale.</p>
<p><strong>Tra questi abusi</strong> figurano le mutilazioni genitali femminili (MGF), l&#8217;aborto forzato, la sterilizzazione forzata, il matrimonio forzato o precoce e la violenza legata all&#8217;onore.</p>
<h2>Mutilazioni genitali femminili (MGF)</h2>
<p><strong>Circa 600.000</strong> donne e ragazze nell&#8217;UE e oltre 200 milioni in tutto il mondo sono state sottoposte a MGF, eseguite, nella maggior parte dei casi, senza il consenso della vittima.</p>
<p><strong>Questa iniziativa</strong> mira a elaborare Raccomandazioni capaci di affrontare le sfide specifiche di questa pratica lesiva, che richiedono</p>
<p>&#8211; conoscenze da parte dei professionisti di tutti i settori che entrano in contatto con le MGF;</p>
<p>&#8211; educazione in merito alle pratiche e alle loro conseguenze;</p>
<p>&#8211; finanziamenti alle comunità di base;</p>
<p>&#8211; dati e ricerche;</p>
<p>&#8211; un approccio sistematico e olistico per offrire alle vittime di MGF servizi di assistenza accessibili e sicuri.</p>
<h2>Matrimonio forzato</h2>
<p><strong>Il matrimonio forzato</strong>, cioè l'&#8221;<em>atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio</em>&#8221; (articolo 37 della Convenzione di Istanbul del Consiglio d&#8217;Europa) è esplicitamente considerato reato in 16 Stati membri dell&#8217;UE.</p>
<p><strong>Per matrimonio infantile</strong> o precoce si intende qualsiasi matrimonio in cui almeno uno dei contraenti abbia meno di 18 anni. Non è di per sé considerato reato negli Stati membri, tranne che in Svezia.</p>
<p><strong>In UE</strong> si registrano matrimoni precoci e forzati imposti a donne e ragazze soprattutto nelle comunità di migranti e nei gruppi minoritari.</p>
<p><strong>Nel mondo</strong>, secondo le Nazioni Unite, circa 650 milioni di donne e ragazze si sono sposate prima dei 18 anni.</p>
<h2>Aborto e sterilizzazione forzati</h2>
<p><strong>L&#8217;articolo 39</strong> della Convenzione di Istanbul del Consiglio d&#8217;Europa (5) li definisce così: &#8220;<em>praticare un aborto su una donna senza il suo preliminare consenso informato; praticare un intervento chirurgico che abbia lo scopo e l’effetto di interrompere definitivamente la capacità riproduttiva di una donna senza il suo preliminare consenso informato o la sua comprensione della procedura praticata</em>&#8220;.</p>
<p><strong>Entrambe</strong> le pratiche violano l&#8217;autonomia riproduttiva delle vittime, che sono in prevalenza donne e ragazze con disabilità intellettive e psicosociali, con oggettive difficoltà a esprimere il loro pieno consenso o di comprendere la loro libertà riproduttiva, donne e ragazze appartenenti a minoranze razziali o etniche e <em>transgender</em>.</p>
<p><strong>La sterilizzazione</strong> forzata è perseguibilmente penalmente in 4 paesi dell&#8217;UE.</p>
<h2>Violenza legata all&#8217;onore</h2>
<p><strong>Riguarda gli omicidi</strong>, le violenze fisiche o le minacce di violenza commessi all&#8217;interno delle famiglie allargate delle vittime da soggetti che vogliono ripristinare la propria posizione all&#8217;interno della comunità, che si presume sia stata pregiudicata dal comportamento della vittima.</p>
<p><strong>In Svezia</strong> la violenza legata all&#8217;onore costituisce un reato specifico, ma nella maggior parte degli altri paesi dell&#8217;UE è considerata una circostanza aggravante di un reato generale.</p>
<h2>Obiettivi</h2>
<p><strong>L&#8217;obiettivo</strong> dell&#8217;iniziativa è prevenire e contrastare queste pratiche dannose, attraverso l&#8217;adozione di Raccomandazioni mirate di sensibilizzazione, di educazione e di sviluppo di capacità.</p>
<p><strong>Ciò richiederà</strong> un approccio coordinato a livello dell&#8217;UE che prenda in considerazione sia il contesto specifico delle diverse pratiche e sia le singole necessità delle vittime, coinvolgendo le comunità interessate e implementando il supporto delle organizzazioni non governative, della società civile e delle comunità di base.</p>
<p><strong>Le Raccomandazioni</strong> faciliteranno lo sviluppo di una comunicazione chiara in merito all&#8217;inaccettabilità delle pratiche dannose, affronteranno l&#8217;incertezza giuridica e garantiranno un rafforzamento della cooperazione tra le autorità, il sistema giudiziario e i servizi sociali e sanitari, per una piena tutela dei diritti fondamentali delle donne e delle ragazze.</p>
<p><em>Elena Bosani</em></p>
<h3>Note</h3>
<p>(1) com_2022_105_1_en.pdf <a href="https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/com_2022_105_1_en.pdf">https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/com_2022_105_1_en.pdf</a><br />
(2) <em>Prevention of harmful practices against women and girls</em> <a href="https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13110-Prevention-of-harmful-practices-against-women-and-girls_en">https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13110-Prevention-of-harmful-practices-against-women-and-girls_en</a><br />
(3) FactSheet23en.pdf (ohchr.org) <a href="https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FactSheet23en.pdf">https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FactSheet23en.pdf</a><br />
(4) <em>Harmful practices</em> | UNICEF <a href="https://www.unicef.org/protection/harmful-practices">https://www.unicef.org/protection/harmful-practices</a><br />
(5) Lista completa (coe.int) <a href="https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&amp;treatynum=210">https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&amp;treatynum=210</a></p>
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		<title>Brain drain, consultazione pubblica sulla &#8216;fuga dei cervelli&#8217;</title>
		<link>https://www.egalite.org/brain-drain-consultazione-pubblica-sulla-fuga-dei-cervelli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Bosani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 09:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>È stata avviata la consultazione pubblica riguardante la c.d. &#8216;fuga dei cervelli&#8217; (in inglese human capital flight o brain drain), il fenomeno per cui un numero sempre più crescente<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.egalite.org/brain-drain-consultazione-pubblica-sulla-fuga-dei-cervelli/">Brain drain, consultazione pubblica sulla &#8216;fuga dei cervelli&#8217;</a> proviene da <a href="https://www.egalite.org">&Eacute;galit&eacute;</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>È stata avviata la consultazione pubblica riguardante la c.d. &#8216;fuga dei cervelli&#8217; (in inglese <em>human capital flight</em> o <em>brain drain</em>), il fenomeno per cui un numero sempre più crescente di persone, in particolare giovani e lavoratori altamente qualificati, emigrano in paesi stranieri, causando una perdita di risorse umane per il Paese di origine.</p>
<p>L&#8217;iniziativa si pone l&#8217;obiettivo di esaminare le diverse cause di questo fenomeno, le conseguenze a lungo termine per l&#8217;Unione europea e le potenziali soluzioni globali per fermarla o addirittura invertirla.</p>
<p>La consultazione è accessibile a tutti i cittadini europei e alle parti istituzionali interessate (autorità regionali e locali, organizzazioni giovanili, università, camere di commercio, sindacati e organizzazioni professionali) fino al 21 giugno 2022, previa registrazione alla relativa pagina <em>web</em>.</p>
<p>Gli interessati possono esprimersi sul modo in cui la Commissione interpreta il problema, proporre possibili soluzioni e comunicare tutte le informazioni di cui dispongono al riguardo.</p>
<h2>&#8216;Fuga dei cervelli&#8217;, il contesto politico</h2>
<p><strong>Secondo l&#8217;indice</strong> di competitività globale, molti Stati membri dell&#8217;Europa orientale e meridionale sono tra i paesi del mondo meno capaci di trattenere i loro talenti e il fenomeno riguarda in particolare i lavoratori altamente qualificati. (1)</p>
<p><strong>La popolazione</strong> si sta riducendo maggiormente nelle zone rurali delle regioni meridionali e orientali, dell’Europa, in particolare in quelle meno sviluppate, dove è già diminuita di 0,8 milioni nel periodo 2014-2019, a causa dell&#8217;effetto combinato di emigrazione, crescita naturale negativa e invecchiamento,.</p>
<p><strong>Le proiezioni</strong> indicano che la quota della popolazione in età lavorativa (fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni) diminuirà ulterioremente e in maniera significativa entro il 2040 rispetto al 2020: Romania, di 2,7 milioni (-14 %), Polonia, di 2,3 milioni (-6 %), Bulgaria di 0,9 milioni (-13%), Lituania, di 0,5 milioni (-16 %) e Lettonia, di 0,4 milioni (-19 %).</p>
<p><strong>Anche altri Stati</strong>, come Croazia e Italia risultano essere stati particolarmente colpiti dalla fuga di cervelli.</p>
<h2>Situazione italiana</h2>
<p><strong>Su un totale</strong> di circa 7,5 milioni di laureati italiani, nel 2020 ne sono emigrati all’estero 31 mila (4,2 ogni mille laureati). L’incidenza raddoppia nella fascia d’età compresa tra i 25-39 anni dove, su 2,6 milioni di laureati, ne sono emigrati quasi 23 mila (8,6 ogni mille).</p>
<p><strong>A livello regionale</strong>, le Regioni più piccole pagano il dazio maggiore: in Valle d’Aosta, nel 2020 sono emigrati oltre 7 laureati ogni 1000. Sopra quota 6 anche Trentino-Alto Adige e Molise. Tra le Regioni più popolate, spicca il Veneto con 5,2 laureati emigrati ogni 1000. Registra il livello minimo il Lazio, con 2,5 laureati emigrati ogni 1000.</p>
<h2>Quanto costa allo Stato la fuga di cervelli?</h2>
<p><strong>Negli ultimi cinque anni</strong>, l’emigrazione dei laureati italiani è costata 10,6 miliardi di euro.</p>
<p><strong>Secondo le stime</strong> de Il Sole 24 Ore, la spesa di ogni cervello in fuga, sarebbe ancora maggiore, aggirandosi intorno ai 14 miliardi di euro l’anno. (2)</p>
<h2>Conseguenze</h2>
<p><strong>Queste tendenze</strong> demografiche stanno comportando una progressiva perdita di capitale umano, che inciderà sul potenziale di crescita, sullo sviluppo delle competenze e sull&#8217;accesso ai servizi, con  conseguente rischio di rimanere indietro in termini di innovazione e imprenditorialità.</p>
<p><strong>Ciò</strong>, a sua volta, genererà pressioni inflazionistiche sui fattori produttivi e ostacolerà la competitività e la capacità di attrazione delle regioni interessate come luoghi meritevoli di investimenti ad elevato valore aggiunto.</p>
<p><strong>Una recente ricerca</strong> ha dimostrato il nesso tra fuga di cervelli e diminuzione della nascita di nuove imprese. In particolare, si stima che ogni mille emigrati, si formano circa cento imprese in meno, tra quelle gestite dagli under 45. (3)</p>
<h2>Base giuridica e Azione pratica da parte dell&#8217;UE</h2>
<p><strong>La fuga di cervelli</strong> sta contribuendo ad accentuare le disparità territoriali all&#8217;interno dell&#8217;unione europea, in contrasto con la disposizione dell&#8217;articolo 174 del TFUE, secondo cui l’Unione deve mirare a ridurre le disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni, che sono considerate tra le meno favorite, rafforzando la sua coesione economica, sociale e territoriale.</p>
<p><strong>Alla luce</strong> del principio di sussidiarietà, l&#8217;Unione europea è chiamata a un&#8217;azione concreta, che partendo da un&#8217;analisi dei fattori trainanti del fenomeno, integri e sostenga la diffusione di buone pratiche e delle storie esemplari delle regioni europee, sia a livello nazionale che regionale, come, ad esempio le iniziative introdotte negli Stati baltici, per prevenire l&#8217;emigrazione dei lavoratori del settore sanitario e dell&#8217;assistenza a lungo termine, il c.d.&#8217;<em>care drain&#8217;</em> emigrazione degli operatori sanitari e assistenziali.</p>
<h2>Modalità di analisi</h2>
<p><strong>L&#8217;iniziativa</strong> comporterà un&#8217;analisi territoriale mirata a individuare le regioni colpite e a valutare quali siano i settori e le attività professionali maggiormente esposte alla fuga di cervelli.</p>
<p><strong>In particolare</strong>, verranno esaminati i fattori che determinano la domanda e l&#8217;offerta di lavoratori qualificati (compreso il ritorno al luogo di origine) e le conseguenze socioeconomiche a lungo termine.</p>
<p><strong>L&#8217;analisi</strong> opererà una distinzione tra l&#8217;emigrazione di lavoratori qualificati tra regioni dello stesso Stato membro e l&#8217;emigrazione di lavoratori qualificati verso un altro paese membro o un paese terzo, giacché i fattori che determinano la domanda possono differire.</p>
<p><strong>Verranno valutate</strong>, inoltre, quali leve politiche possano essere attivate, a livello europeo, nazionale o regionale, per ridurre la fuga di cervelli e attenuare le sfide associate al declino demografico. In particolare si valuteranno politiche mirate ad accrescere il dinamismo socioeconomico dei territori interessati e a promuovere opportunità economiche, occupazionali e in materia di istruzione, basandosi in particolare sui meccanismi di <em>governance</em> territoriale e regionale sviluppati nel quadro della politica di coesione e tenendo conto delle esperienze regionali.</p>
<h2>Probabile impatto</h2>
<p><strong>L&#8217;iniziativa</strong> dovrebbe contribuire ad aumentare la coesione tra le regioni dell&#8217;UE, riducendo le disparità regionali, in modo tale che le aree colpite dalla fuga di cervelli riescano a trattenere e attrarre la forza lavoro qualificata, necessaria per il loro sviluppo.</p>
<p><strong>In questo modo</strong> si formerebbero mercati del lavoro e società più eque, funzionanti e inclusive, in linea con il piano d&#8217;azione sul Pilastro europeo dei diritti sociali.</p>
<p><em>Elena Bosani</em></p>
<h3>Note</h3>
<p>(1) <em>Global Competitiveness Report 2019</em> | World Economic Forum (<a href="http://www.weforum.eu">weforum.org</a>) <a href="https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2019">https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2019</a><br />
(2) La fuga dei cervelli costa all’Italia 14 miliardi all’anno &#8211; Il Sole 24 ORE <a href="https://www.ilsole24ore.com/art/la-fuga-cervelli-costa-all-italia-14-miliardi-all-anno-ACphFlAB?refresh_ce=1">https://www.ilsole24ore.com/art/la-fuga-cervelli-costa-all-italia-14-miliardi-all-anno-ACphFlAB?refresh_ce=1</a><br />
(3) <em>Demographics and Entrepreneurship</em> | Journal of Political Economy: Vol 126, No S1 (<a href="http://www.uchicago.edu">uchicago.edu</a>) <a href="https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/698750">https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/698750</a></p>
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		<title>Pilastro europeo dei diritti sociali, il Piano d’azione invisibile</title>
		<link>https://www.egalite.org/pilastro-europeo-dei-diritti-sociali-il-piano-dazione-invisibile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Dongo&#160;and&#160;Elena Bosani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 09:52:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[diritti sociali]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[SDGs]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Piano d’azione UE varato dalla Commissione europea a marzo 2021 poneva l&#8217;obiettivo di accelerare la realizzazione del Pilastro europeo dei diritti sociali proclamato dalle istituzioni UE nel 2017 (1,2).<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Piano d’azione UE varato dalla Commissione europea a marzo 2021 poneva l&#8217;obiettivo di accelerare la realizzazione del Pilastro europeo dei diritti sociali proclamato dalle istituzioni UE nel 2017 (1,2). Venti principi essenziali sono stati indicati per correggere i mercati del lavoro e i sistemi di protezione sociale nelle direzioni di equità, sostenibilità ed efficienza.</p>
<p>Il programma richiamava gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs, <a href="https://www.egalite.org/sustainable-development-goals-sdgs-la-sfida-dellumanita/"><em>Sustainable Development Goals</em></a>), per riferire a tre obiettivi che dovrebbero venire conseguiti entro il 2030 grazie anche al supporto finanziario del <em>Next Generation EU</em> (o <em>Recovery Plan</em>. V. note 3,4). Qualcuno si è forse accorto di tutto ciò?</p>
<h2>1) Lavoro per tutti</h2>
<p><strong>Almeno il 78% della popolazione</strong> residente in UE in età 20-64 anni, entro il 2030, dovrebbe avere un lavoro. Una ricerca della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro mostra come il 28% degli europei abbia perso il lavoro a causa della pandemia, quasi il 50% abbia subito una riduzione di orario (e compensi), il 15% creda di rimanere senza lavoro nei tre mesi successivi. Più di uno su cinque ha difficoltà a trovare i mezzi di sussistenza e il 27% afferma di non avere risparmi su cui fare affidamento. (5)</p>
<p><strong>Il recupero dell’occupazione</strong> dovrebbe venire sostenuto, dagli Stati membri, con risorse adeguate alle seguenti misure:</p>
<p>&#8211; ridurre al minimo il divario di genere nei livelli d’occupazione,</p>
<p>&#8211; accrescere la disponibilità per tutti di servizi di educazione e cura per la prima infanzia,</p>
<p>&#8211; ridurre la prevalenza dei giovani NEET (<em>Not in Education, Employment, or Training</em>), in età 15-29 anni. Dal 12,6% (dato 2019) al 9%,</p>
<p>&#8211; garantire salari congrui e condizioni di vita e di lavoro adeguate ai lavoratori e alle loro famiglie.</p>
<p>&#8211; promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e le transizioni verso settori in espansione, quali digitale ed ecologia. (6)</p>
<h2>2) Formazione continua</h2>
<p><strong>Ogni anno</strong> almeno il 60% di tutti gli adulti dovrebbe partecipare, entro il 2030, ad attività di formazione. Nel 2016 solo il 18% degli adulti con qualifiche basse e il 37% complessivo ha partecipato ad attività di apprendimento e formazione. Abbandono, dispersione scolastica e fallimenti formativi già drammatici sono peggiorati rispetto ai dati che preoccupavano già nel 2019, allorché il 10,2% dei giovani ha lasciato istruzione e formazione, non appena assolto l’obbligo scolastico (10 anni di istruzione a partire dal sesto anno di età), senza venire più coinvolto in attività similari.</p>
<p><strong>La Commissione europea </strong>ha quindi evidenziato la necessità di intensificare gli sforzi per ridurre l’abbandono scolastico, migliorare i livelli di rendimento nell&#8217;istruzione e la formazione di base, aumentare la partecipazione degli adulti alla formazione. Si richiamano alcune iniziative già adottate nel 2020:</p>
<p><strong>&#8211; Agenda europea per le competenze</strong>. (7) Ove si afferma la necessità di consentire alle persone lo sviluppo di ‘<em>competenze per l’occupazione</em>’, sulla base di un’analisi solida del fabbisogno di <em>skills</em> e un’offerta formativa moderna e dinamica,</p>
<p><strong>&#8211; Piano d’azione per l’educazione digitale</strong>. Alfabetizzazione digitale, compresa la lotta alla disinformazione, educazione informatica, competenze avanzate per formare profili specializzati e competitivi, garantendo alle donne e alle giovani ragazze una equa partecipazione agli studi e le carriere. (8)</p>
<h2>3) Riduzione di povertà ed esclusione sociale</h2>
<p><strong>L’Unione Europea </strong>si è prefissa di ridurre di almeno un quarto il numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale. Sottrarre cioè alla miseria almeno 15 milioni di persone, tra le quali di 5 milioni di bambini. <em>Save the Children </em>ha riferito in circa 20 milioni i bambini europei che oggi crescono in condizioni di povertà. E sono così privati delle possibilità di accedere a scuole, corsi di formazione, attività sportive, ludiche e culturali, con evidenti limiti allo sviluppo delle loro potenzialità. (9)</p>
<p><strong>L’ascensore sociale è rotto</strong>, in UE <a href="https://www.egalite.org/giovani-e-diseguaglianze-in-italia-lascensore-sociale-e-rotto/">come in Italia</a>.</p>
<p><strong>Un sistema europeo</strong> di garanzia per i bambini vulnerabili (<em>European Child Guarantee</em>) è stato così previsto nel Piano d’azione, onde garantire misure specifiche per minorenni e prevenire situazioni di loro indigenza economica. (10) Il Consiglio d&#8217;Europa ha poi raccomandato di adottare un reddito minimo nel 2022 e lanciare una piattaforma per i senzatetto, al fine di sostenere gli Stati membri e le città nella condivisione delle migliori pratiche e nell&#8217;identificazione di approcci efficienti e innovativi.</p>
<h2>#Égalité</h2>
<p><strong>Salute e sicurezza sul lavoro</strong>, parità di genere e altre iniziative intraprese nel contesto della c.d. ‘Unione nell’eguaglianza’ &#8211; già adottate nel 2020 in relazione a Lgbtiq, Rom, razzismo, inclusione degli immigrati e <a href="https://www.egalite.org/disabili-inclusione-sociale-sdgs-2030-risoluzione-parlamento-europeo/">persone con disabilità</a> &#8211; sono state pure richiamate in questo Piano d’azione. (11)</p>
<p><strong>Il diritto alla salute </strong>è stato ricordato anche nella strategia per un’unione della salute e nel <em>Beating Cancer Plan</em> (<a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/progresso/beating-cancer-plan-all-indice-pesticidi-sostanze-chimiche-tossiche-alcol-junk-food">BECA</a>), che il Parlamento europeo <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/bevande-alcoliche-il-parlamento-ue-cancella-la-proposta-di-avvertenza-in-etichetta-su-alcol-e-rischi-di-tumori">ha parzialmente rinnegato</a> (12,13). Su partecipazione e dialogo sociale, la Commissione ha inoltre annunciato un’apposita iniziativa nel 2022.</p>
<h2>Dalle parole ai fatti</h2>
<p><strong>Un anno è trascorso</strong> e i fatti purtroppo non si sono registrati. Men che meno in Italia, ove rimangono tragici e invariati i dati sulla povertà assoluta che affligge 5,6 milioni di persone (9,4% della popolazione. Fonte ISTAT. V. Figura 1 e nota 14). Affinché il Piano d&#8217;Azione UE non rimanga una mera dichiarazione di principi ma si trasformi in un vero e proprio strumento operativo capace di garantire un impatto significativo sulla vita dei cittadini, è indispensabile un&#8217;assunzione di responsabilità dei diversi livelli di governo in UE, Stati membri, Regioni e amministrazioni locali.</p>
<p><strong><img decoding="async" class="alignnone wp-image-5730 size-full" src="https://www.egalite.org/wp-content/uploads/2022/03/image0.jpeg" alt="" width="1169" height="472" srcset="https://www.egalite.org/wp-content/uploads/2022/03/image0.jpeg 1169w, https://www.egalite.org/wp-content/uploads/2022/03/image0-300x121.jpeg 300w, https://www.egalite.org/wp-content/uploads/2022/03/image0-1024x413.jpeg 1024w, https://www.egalite.org/wp-content/uploads/2022/03/image0-768x310.jpeg 768w, https://www.egalite.org/wp-content/uploads/2022/03/image0-370x149.jpeg 370w, https://www.egalite.org/wp-content/uploads/2022/03/image0-800x323.jpeg 800w, https://www.egalite.org/wp-content/uploads/2022/03/image0-185x75.jpeg 185w, https://www.egalite.org/wp-content/uploads/2022/03/image0-740x299.jpeg 740w, https://www.egalite.org/wp-content/uploads/2022/03/image0-20x8.jpeg 20w, https://www.egalite.org/wp-content/uploads/2022/03/image0-400x162.jpeg 400w, https://www.egalite.org/wp-content/uploads/2022/03/image0-119x48.jpeg 119w" sizes="(max-width: 1169px) 100vw, 1169px" /></strong></p>
<p><strong>Gli ambiziosi obiettivi</strong> che nessuno può ‘non condividere’ devono venire tradotti in impegni vincolanti con appositi calendari dei lavori, per ottenere l’attuazione nel Vecchio Continente di riforme sociali indispensabili. E gli Stati membri devono venire chiamati a rispondere per inadempimenti e ritardi, proprio come avviene in altri ambiti cruciali, qual è ad esempio la <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/acque-reflue-in-agricoltura-salute-pubblica-e-sicurezza-alimentare-le-regole-ue-e-il-disastro-italiano">gestione delle acque reflue</a>.</p>
<p><strong>Politiche reflue</strong> urgono bonifica e riconversione</p>
<p><em>Dario Dongo ed Elena Bosani</em></p>
<h3> Note</h3>
<p>(1) <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0102">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0102</a></p>
<p>(2) <a href="https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_it.pdf">https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_it.pdf</a></p>
<p>(3)<a href="https://sdgs.un.org/goals"> https://sdgs.un.org/goals</a></p>
<p>(4) <a href="https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pd">https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pd</a></p>
<p>(5) <a href="https://www.eurofound.europa.eu/data/covid-19/financial-situation">https://www.eurofound.europa.eu/data/covid-19/financial-situation</a></p>
<p>(6) Raccomandazione (UE) 2021/402 della Commissione su un sostegno attivo efficace all&#8217;occupazione a seguito della crisi COVID-19 (EASE)</p>
<p>(7) <a href="https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&amp;langId=it">https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&amp;langId=it</a></p>
<p>(8) <a href="https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_it">https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_it</a></p>
<p>(9) <a href="https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/garantire-il-futuro-dei-bambini">https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/garantire-il-futuro-dei-bambini</a></p>
<p>(10) <a href="https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-and-european-child-guarantee_en">https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-and-european-child-guarantee_en</a></p>
<p>(11) <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:101:FIN&amp;qid=1615105669638">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:101:FIN&amp;qid=1615105669638</a></p>
<p>(12) Unione europea della salute | Commissione europea (europa.eu)</p>
<p>(13) Piano europeo per la lotta contro il cancro: la salute in tutte le politiche (<a href="http://www.asvis.it">asvis.it</a>)</p>
<p>(14) (3) ISTAT. Nel 2021 stabile la povertà assoluta. 8.3.22, <a href="https://www.istat.it/it/files//2022/03/STAT_TODAY_POVERTA-ASSOLUTA_2021.pdf">https://www.istat.it/it/files//2022/03/STAT_TODAY_POVERTA-ASSOLUTA_2021.pdf</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.egalite.org/pilastro-europeo-dei-diritti-sociali-il-piano-dazione-invisibile/">Pilastro europeo dei diritti sociali, il Piano d’azione invisibile</a> proviene da <a href="https://www.egalite.org">&Eacute;galit&eacute;</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>European Accessibility Act, la direttiva UE 2019/882 per l&#8217;accessibilità di prodotti e servizi</title>
		<link>https://www.egalite.org/european-accessibility-act-la-direttiva-ue-2019-882-per-laccessibilita-di-prodotti-e-servizi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione&#160;and&#160;Elena Bosani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2022 17:52:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Disabilità]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[European Accessibility Act]]></category>
		<category><![CDATA[inaccessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[UE 2019/882]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il 24.2.22, il Consiglio dei ministri italiano è stato convocato per esaminare il decreto legislativo riguardante l&#8217;attuazione della direttiva UE 2019/882 del Parlamento Europeo e del<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il 24.2.22, il Consiglio dei ministri italiano è stato convocato per esaminare il decreto legislativo riguardante l&#8217;attuazione della direttiva UE 2019/882 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.6.19, che ha introdotto lo <em>European Accessibility Act</em>.</p>
<p>La direttiva ha l&#8217;obiettivo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, migliorando l’accessibilità a prodotti, servizi ed infrastrutture soprattutto per le persone disabili, stabilendo requisiti univoci per tutti i Paesi aderenti (art. 1). Si presenta certamente interessante. Resta da vedere se questo approccio troverà conferma e se il sistema economico e produttivo europeo evolverà in modo che l’accessibilità venga conseguita attraverso il principio della progettazione universale o della &#8216;progettazione per tutti&#8217;, garantendo alle persone con disabilità un accesso su base di uguaglianza con gli altri. (Cons. 50°).</p>
<h2>La direttiva UE 2019/882</h2>
<p><strong>Apprezzabile</strong> l’ampiezza dell’oggetto della direttiva in esame e l’articolazione della sua disciplina:</p>
<p>&#8211; il riferimento tra i soggetti beneficiari alle persone con limitazioni funzionali;</p>
<p>&#8211; l&#8217;eliminazione delle differenze relative ai requisiti nazionali di accessibilità, attraverso l&#8217;armonizzazione delle normative statali;</p>
<p>&#8211; il contemperamento tra l’esigenza di realizzare l’obiettivo dell&#8217;accessibilità di determinati prodotti e servizi con quella del tessuto imprenditoriale e professionale europeo, prevedendo soluzioni che tengano conto di situazioni particolari in cui gli operatori economici possono versare, appaiono introdurre un modello imprenditoriale relativo alle modalità di progettazione, fabbricazione e di erogazione dei prodotti e dei servizi orientato ad una crescita economica e sociale basata altresì sulla inclusione.</p>
<p><strong>Ciò che scontenta</strong> è l&#8217;eccessiva lungaggine del periodo di recepimento da parte degli Stati membri.</p>
<h2>Sfera dei beneficiari</h2>
<p><strong>La direttiva</strong> fa riferimento alle persone con disabilità, alle &#8216;<em>persone con limitazioni funzionali</em>&#8216;, agli anziani, donne in gravidanza e a persone che viaggiano con bagaglio. (Cons. 4)</p>
<p><strong>Sono considerate</strong> persone con limitazioni funzionali, tutti i soggetti con minorazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, con minorazioni connesse con l’età, o altre condizioni riguardanti prestazioni del corpo umano, permanenti o temporanee, che in interazione con varie barriere, determinano un accesso limitato ai prodotti e servizi e la necessità di un loro adeguamento alle loro esigenze specifiche.</p>
<h2>Ambito di applicazione</h2>
<p><strong>L’ambito di applicazione</strong> della direttiva 2019/882 riguarda l’armonizzazione dei requisiti di accessibilità dei seguenti prodotti e servizi.</p>
<h3>Prodotti</h3>
<p>&#8211; Sistemi <em>hardware</em> generici per consumatori e i loro sistemi operativi (25° considerando);<br />
&#8211; Terminali <em>self-service</em>, quali: terminali di pagamento (bancomat) o terminali destinati alla fornitura di servizi (sportelli automatici, macchine per l’emissione di biglietti, terminali per il <em>check-in</em>);<br />
&#8211; Terminali destinati alla fornitura di informazioni, fatta eccezione dei terminali installati come parti integranti di veicoli, aeromobili, navi o materiale rotabile;<br />
&#8211; Apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica (30° considerando) e per accedere a servizi di media audiovisivi (31° considerando); lettori di libri elettronici (<em>e-reader</em>). (Art. 2)</p>
<h3>Servizi</h3>
<p>&#8211; Servizi di comunicazione elettronica, esclusi i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina;<br />
&#8211; Servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi;<br />
&#8211; Siti-<em>web</em>;<br />
&#8211; Servizi per dispositivi mobili, comprese le applicazioni mobili;<br />
&#8211; Biglietti elettronici e servizi di biglietteria elettronica;<br />
&#8211; Fornitura di informazioni relative a servizi di trasporto comprese le informazioni di viaggio in tempo reale relative ai servizi di trasporto passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili;<br />
&#8211; Terminali <em>self-service</em> interattivi situati nel territorio dell’Unione per i servizi di trasporto urbano, extraurbano e regionale;<br />
&#8211; Servizi bancari per consumatori (39° considerando);<br />
&#8211; Libri elettronici (<em>e-book</em>) e <em>software</em> dedicati;<br />
&#8211; Servizi di commercio elettronico (Art. 2, par. 2).</p>
<p><strong>La norma</strong> considera, inoltre, la raccolta delle comunicazioni di emergenza effettuate verso il numero unico di emergenza europeo 112 (Art. 2, par. 3; Art. 2, par. 4).</p>
<h2>Termine di recepimento della direttiva UE 2019/882</h2>
<p><strong>Gli Stati membri</strong> devono recepire la direttiva entro il 22.6.22. La norma si applicherà a tutti quei prodotti immessi sul mercato e ai servizi forniti ai consumatori dopo il 28.6.25 (Art. 2).</p>
<p><strong>Questa data</strong> è suscettibile di deroga sulla base di misure transitorie concernenti i servizi.</p>
<p><strong>Gli Stati</strong> potranno decidere di applicare le disposizioni sui requisiti di accessibilità relativi alla raccolta delle chiamate di emergenza “<em>al più tardi a decorrere dal 28 giugno 2027</em>” (Art. 31, par. 3).</p>
<p><strong>Potranno</strong> inoltre prevedere un periodo transitorio che terminerà il 30.6.30, durante il quale non occorre che i prodotti utilizzati per la fornitura di un servizio immessi sul mercato prima del 28.6.25 siano conformi ai requisiti fissati nella direttiva. Altresì, i terminali <em>self-service</em> utilizzati per la prestazione di servizi  continueranno a essere utilizzati sino alla fine della loro vita economica, che non potrà essere superiore a venti anni (Art. 31).</p>
<p><strong>La possibilità di deroghe</strong> e di rinvii risulta spiegabile in ragione della complessità dei profili regolati e dell’esigenza di concedere di disporre di un periodo congruo sia agli Stati e sia agli operatori economici, per adeguare i prodotti e i servizi considerati ai requisiti di accessibilità richiesti dalla direttiva e, altresì, considerando le caratteristiche di alcune apparecchiature, come è il caso dei terminali <em>self-service</em>, che hanno un elevato costo e un lungo ciclo di vita (101° Considerando).</p>
<h2>Disciplina</h2>
<p><strong>La direttiva</strong> prevede requisiti di accessibilità e conseguenti oneri in capo agli operatori economici, i quali potranno immettere sul mercato solo i prodotti e fornire solo i servizi, che saranno conformi ai requisiti di accessibilità armonizzati previsti negli Allegati alla direttiva stessa (Art. 4 paragrafi 1, 2 e 3) e che, quindi, avranno libera circolazione nel mercato interno (art. 6).</p>
<p><strong>I requisiti</strong> di accessibilità dei prodotti e dei servizi considerati riguarderanno precise caratteristiche tecniche (cfr. gli Allegati I e II), che, tenuto conto delle diverse forme in cui la disabilità si può manifestare, agevoleranno l&#8217; utilizzo di essi da parte delle persone disabili.</p>
<h3>Obblighi per i fabbricanti</h3>
<p><strong>I fabbricanti</strong> dovranno garantire che il prodotto immesso sul mercato sia stato progettato e fabbricato conformemente ai requisiti di accessibilità stabiliti dalla direttiva (Art. 7, par. 1). A tal fine saranno tenuti a espletare, sulla base di una documentazione tecnica, una procedura di valutazione della conformità del prodotto a tali requisiti. E, all’esito di questa procedura, a redigere una dichiarazione UE di conformità, che determinerà per essi l’assunzione della relativa responsabilità e ad apporre la marcatura CE, dovendo peraltro assicurare, che la produzione in serie continui a essere conforme alla direttiva (Art. 7, paragrafi 2 e 4, art. 16).</p>
<p><strong>Dovranno apporre</strong>, inoltre, sul prodotto o sull’imballaggio elementi idonei a identificarlo, indicare i loro dati (nome, denominazione commerciale registrata o marchio d’impresa) e un unico indirizzo al quale possono essere contattati, redigendo i dati di recapito in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato (Art.7, paragrafi 5 e. 6).</p>
<p><strong>I fabbricanti</strong> dovranno garantire, altresì, che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza chiare, comprensibili e intelligibili e in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori e dagli altri utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato (Art.7, par. 7).</p>
<p><strong>Nel caso di richiesta motivata</strong> proveniente da una autorità nazionale, i fabbricanti saranno tenuti a cooperare per eliminare la non conformità dei prodotti, che hanno immesso sul mercato, ai requisiti di accessibilità applicabili e a renderli conformi a questi (Art. 7, par. 9).</p>
<p><strong>Se ritengono</strong> che sia sopravvenuta la non conformità ai requisiti di accessibilità di un loro prodotto, infine, adotteranno immediatamente le misure correttive necessarie o ritireranno il prodotto immesso sul mercato, dandone pronta informazione alle autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui il tal prodotto è stato messo a disposizione. Saranno inoltre tenuti a tenere un registro dei prodotti non conformi e dei relativi reclami (Art.7, par. 8).</p>
<h3>Obblighi per importatori e distributori</h3>
<p><strong>Gli importatori</strong> saranno tenuti ad immettere sul mercato solo prodotti conformi, previa verifica che il fabbricante abbia ottemperato agli obblighi ad esso imposti dalla direttiva (Art. 9).</p>
<p><strong>Quanto ai distributori</strong>, dovranno preliminarmente verificare che il prodotto da immettere sul mercato abbia la marcatura CE, che vi siano i documenti prescritti e le istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori e dagli altri utenti finali nello Stato membro interessato. Altresì, dovranno verificare che il fabbricante e l’importatore si siano conformati ai requisiti relativi all’identificazione del prodotto e ai loro dati (Art. 10).</p>
<p><strong>Nel caso di non conformità</strong> ai requisiti di accessibilità armonizzati, gli importatori e i distributori saranno tenuti a non immettere il prodotto difettoso sul mercato, dandone avviso al fabbricante e all’importatore e, comunque, all’autorità di vigilanza del mercato.</p>
<p><strong>L’importatore o il distributore</strong> sono equiparati a un fabbricante e pertanto, saranno soggetti agli stessi loro obblighi di questo, nel momento in cui immetteranno un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio d’impresa. Oppure, qualora dovessero modificare un prodotto già immesso sul mercato, in modo tale, che la conformità ai requisiti della direttiva possa venirne condizionata (Art. 11).</p>
<h3>Obblighi per i fornitori di servizi</h3>
<p><strong>Quanto ai fornitori</strong> di servizi, essi avranno l’obbligo di progettare e fornire servizi in conformità ai requisiti di accessibilità della direttiva (Art. 13). A tal fine saranno tenuti a predisporre le informazioni contenute in allegato alla direttiva (Allegato V), che dovranno essere conservate fino a quando il servizio sarà operativo, e a metterle a disposizione del pubblico in forma scritta e orale, anche in modo da essere accessibili a persone con disabilità.</p>
<p><strong>Anch’essi</strong> dovranno assicurare continuità nell’osservanza dei requisiti di accessibilità del servizio fornito e avranno obblighi analoghi a quelli degli altri operatori economici relativamente alle misure correttive per i casi di non conformità e di richiesta motivata di un’autorità nazionale.</p>
<h2>Deroghe alla regola della conformità dettate da esigenze di proporzionalità</h2>
<p><strong>Alcune deroghe</strong> saranno applicabili in considerazione delle esigenze di particolari tipologie di microimprese, per le quali diventerebbe eccessivamente gravoso soddisfare i requisiti di accessibilità, in ragione della limitatezza delle risorse umane, di fatturato annuo o di bilancio. (Considerando 30° e 70°). Nel presente caso, la deroga non potrà essere invocata, qualora l’operatore economico riceva finanziamenti da fonti pubbliche e private al fine di migliorare l’accessibilità.</p>
<p><strong>Altresì</strong>, si potrà derogare ai requisiti di accessibilità, se la conformità ad essi richiederà una “modifica della natura sostanziale” del prodotto o servizio in questione. In ogni caso, le eccezioni alla conformità “non dovrebbero andare oltre lo stretto necessario”.</p>
<p><strong>La previsione</strong> delle deroghe risulta motivata da esigenze di proporzionalità, a cui non risulterebbero rispondenti cambiamenti significativi dei prodotti o oneri aggiuntivi eccessivi sotto il profilo organizzativo o finanziario per l’operatore economico, pur tenendo conto del probabile beneficio che ne deriverebbe per le persone con disabilità (considerando 64°-66°).</p>
<h2>Il riguardo per le PMI</h2>
<p><strong>Con riguardo alle PMI</strong> si osserva che queste trovano varia considerazione nella motivazione della direttiva. In particolare, nel 65° considerando si afferma che quest’ultima dovrebbe seguire il principio “pensare in piccolo”. In estrema sintesi ciò significherebbe, che nell’applicazione degli oneri e delle diverse procedure previsti si tenga conto della particolare condizione di esse, anche sotto il profilo della dimensione e dell’eventuale limitatezza della produzione, evitando di creare loro inutili ostacoli.</p>
<p><strong>Tale previsione</strong> trova, altresì, riscontro nella Strategia della Commissione il cui scopo è migliorare la vita delle persone e portare maggiori benefici alla società e all’economia “senza creare un onere eccessivo per l’industria e per le amministrazioni”. (Cons. 21°)</p>
<p><strong>La valutazione</strong> della sussistenza delle condizioni di deroga spetterà all’operatore economico interessato, che avrà l&#8217;onere di fornire la relativa documentazione e, nel caso, dovrà informarne l’autorità di vigilanza del mercato o le autorità responsabili della conformità dei servizi competenti nello Stato membro in cui il prodotto specifico è immesso o fornito, cui compete la verifica sulla valutazione effettuata.</p>
<h2>Procedure nei casi di non conformità</h2>
<p><strong>Ai sensi dell’art. 20</strong> la procedura a livello nazionale ha avvio quando l’autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri ha ragioni sufficienti per ritenere che un prodotto contemplato dalla direttiva non sia conforme ai requisiti di accessibilità richiesti. In tal caso essa procede a una valutazione del prodotto interessato, con la piena cooperazione degli operatori economici e se la valutazione ne conferma la non conformità chiede all’operatore economico interessato l’adozione di misure correttive in un termine “ragionevole e proporzionato”. Il ritiro del prodotto “entro un termine supplementare ragionevole” è richiesto “solo” nel caso in cui le misure correttive non vengano adottate.</p>
<p><strong>Se l’autorità di vigilanza</strong> ritiene che la non conformità non è limitata al territorio nazionale, essa fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni sul risultato della sua valutazione e delle misure correttive richieste all’operatore economico interessato, la cui mancata adozione dà luogo a misure provvisorie volte a vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul mercato nazionale o a ritirarlo.</p>
<p><strong>Se nessuno Stato</strong> solleva obiezioni contro la misura adottata dallo Stato che ha avviato la procedura di verifica, la misura si ritiene giustificata, determinando l’adozione da parte degli Stati membri delle misure restrittive, quali il ritiro del prodotto dal mercato.</p>
<p><strong>Qualora</strong> uno Stato sollevi obiezioni contro la misura nazionale adottata o la Commissione ritenga che essa sia contraria al diritto dell’Unione prende avvio la procedura di salvaguardia (Art. 21). La Commissione svolge consultazioni con gli Stati e con l’operatore economico interessato ed effettua la valutazione della misura nazionale adottata, all’esito della quale decide se la misura in questione sia giustificata o meno. Nel primo caso gli Stati membri sono tenuti a ritirare il prodotto dal mercato; nel secondo caso la misura deve essere revocata dallo Stato che l’ha adottata.</p>
<p><strong>La direttiva</strong> prevede altresì casi di non conformità “formale” dei prodotti, ad esempio, la mancata apposizione del marchio CE o l&#8217;omessa compilazione della dichiarazione di conformità, la cui persistenza determinerà da parte dello Stato membro, che le ha rilevate, l’adozione di misure per limitare o proibire la messa a disposizione del prodotto sul mercato o garantirne il ritiro (Art. 22).</p>
<h2>Strumenti di garanzia della norma e sanzioni</h2>
<p><strong>Gli Stati membri</strong> sono tenuti a garantire mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva, attraverso</p>
<p>a) disposizioni in base alle quali un consumatore potrà, a norma della legislazione nazionale, adire i tribunali o gli organi amministrativi competenti per garantire che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva siano rispettate;</p>
<p>b) disposizioni in base alle quali gli organismi pubblici o le associazioni, le organizzazioni o altri soggetti giuridici privati, che abbiano un legittimo interesse a garantire che la presente direttiva sia rispettata, possano, a norma della legislazione nazionale, adire i tribunali o gli organi amministrativi competenti per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa, con la sua approvazione, in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo diretto a far rispettare gli obblighi stabiliti dalla direttiva stessa.</p>
<p>Inoltre, gli Stati membri dovranno stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottare tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive. (Artt. 29-30)</p>
<p><em>Elena Bosani</em></p>
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