

In una raccomandazione del 23 ottobre 2025, l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità interviene su una prassi diffusa e discriminatoria: quella di subordinare l’ingresso in aula di terapisti e professionisti sanitari al consenso informato di tutti i genitori della classe. Una pratica che, di fatto, ha spesso negato a studenti con disabilità gravi, come alunni con disturbo dello spettro autistico, il diritto alla continuità terapeutica in orario scolastico.
La questione è emersa da una segnalazione giunta al Garante. La madre di un alunno con autismo e disabilità grave (ex L. 104/92) denunciava l’impossibilità per il medico ASL di accedere in classe per svolgere le sedute terapeutiche previste dal piano obbligatorio. Il motivo? La scuola aveva bloccato tutto in attesa che ogni singolo genitore della classe compilasse e firmasse un ‘modulo di consenso informato per l’accesso di esperti esterni’.
Il Garante ha accertato che non si tratta di un caso isolato. In molte scuole, i dirigenti scolastici applicano iter analoghi, richiedendo persino, in alcuni regolamenti, la presentazione del casellario giudiziale da parte del terapista – una richiesta giudicata ‘del tutto priva di giustificazione’ per professionisti già inseriti organicamente nel Sistema Sanitario Nazionale.
La raccomandazione n. 1/2025, firmata dal Collegio dell’Autorità (Borgo, Vaia, Pelagatti), stronca queste prassi, definendole in contrasto con i principi sovranazionali e costituzionali che sanciscono il diritto allo studio e alla salute degli alunni con disabilità, diritti ‘prevalenti anche rispetto ad altri interessi’.
L’Autorità ricorda che i professionisti sanitari esterni – dipendenti ASL, di enti accreditati o liberi professionisti coinvolti nel progetto terapeutico – agiscono esclusivamente per l’alunno con disabilità, senza interagire con il resto della classe e sempre in presenza dell’insegnante. La loro attività, dunque, non viola la privacy degli altri studenti.
Alla luce di ciò, il Garante raccomanda a tutti gli Uffici Scolastici Regionali di modificare i regolamenti che prevedono procedure più restrittive.
L’accesso del terapista dovrà essere autorizzato dal dirigente scolastico, previa semplice comunicazione a docenti e genitori e una dichiarazione dello specialista sull’impegno a rispettare la riservatezza. L’ingresso in classe non può più essere ‘sottoposto, e quindi limitato, ritardato ovvero negato’ dal mancato consenso anche di un solo genitore.
Marta Strinati
Foto di Wilfried Pohnke da Pixabay
Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Raccomandazione 1/2025