In Italia, a partire dal 1° gennaio 2025, è operativo il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, istituito con il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20. Questo organismo svolge un ruolo centrale nella promozione, tutela e monitoraggio dei diritti delle persone con disabilità, operando in piena autonomia amministrativa e con indipendenza da vincoli gerarchici.
Struttura e organizzazione
Il Garante per la Disabilità è un organo collegiale composto da tre membri: un presidente e due componenti, nominati rispettivamente dai Presidenti della Camera e del Senato. L’Ufficio del Garante – che dipende direttamente da quest’ultimo e ha una dotazione organica dedicata – è istituito per supportare il suo lavoro.
L’organizzazione interna prevede anche la possibilità di delegare attività specifiche a ciascun membro del collegio, secondo criteri stabiliti dallo stesso Garante.
Funzioni istituzionali
Il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 attribuisce al Garante per la Disabilità diverse funzioni istituzionali:
- vigilanza sui diritti. Il Garante deve monitorare il rispetto dei diritti delle persone con disabilità, secondo i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (ratificata in Italia con la legge n. 18/2009), della Costituzione e della normativa nazionale e internazionale pertinente;
- contrasto alle discriminazioni. Il Garante deve intervenire contro discriminazioni dirette, indirette o molestie legate alla disabilità, nonché contro il rifiuto del c.d. ‘accomodamento ragionevole’ (cioè le misure adeguate che consentono la partecipazione in condizione di pari dignità);
- promozione dell’eguaglianza. Il Garante deve promuovere il ‘godimento effettivo’ delle libertà fondamentali e dei diritti delle persone con disabilità, prevenendo fenomeni di segregazione.
Segnalazioni, pareri e raccomandazioni
Il Garante può ricevere segnalazioni da persone con disabilità, loro familiari, associazioni rappresentative e istituzioni pubbliche. Le modalità di presentazione devono essere accessibili (ad esempio tramite un centro di contatto dedicato), e le segnalazioni vengono valutate collegialmente.
Una volta esaminate, tali segnalazioni possono dare luogo a pareri motivati su atti amministrativi, provvedimenti generali o casi specifici, ove indicare profili di violazione dei diritti e proponendo misure o ‘accomodamenti ragionevoli’ per risolvere criticità.
Inoltre, il Garante formula raccomandazioni alle amministrazioni pubbliche e ai concessionari di servizi, al fine di migliorare le politiche e le pratiche relative alla disabilità.
Verifiche e visite
L’autorità può svolgere verifiche d’ufficio o a seguito di segnalazione, per accertare la presenza di discriminazioni o violazioni. Ha inoltre la facoltà di visitare strutture che erogano servizi pubblici essenziali, come istituti residenziali, centri diurni o altre strutture sociali. Durante queste visite, il Garante può avere colloqui riservati (anche senza testimoni) con le persone con disabilità, per raccogliere informazioni utili.
Relazione annuale e trasparenza
Entro il 30 settembre di ogni anno, il Garante presenta una relazione al Parlamento e al Presidente del Consiglio, con un resoconto delle attività svolte, delle segnalazioni ricevute, delle raccomandazioni emesse e delle verifiche effettuate. Questa relazione garantisce visibilità pubblica e rende conto dell’operato dell’autorità.
Collaborazioni e advocacy
Il Garante per la Disabilità collabora strettamente con l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, per il monitoraggio della Convenzione ONU e delle politiche nazionali. Dovrebbe inoltre mantenere un dialogo continuo con associazioni di persone con disabilità, federazioni rappresentative, enti pubblici, operatori sociali ed altri organi di tutela, al fine di promuovere una cultura di inclusione e di rispetto.
Potere giudiziario e azione legale
Il Garante ha la facoltà di agire e resistere in giudizio per la difesa delle proprie prerogative e per il pieno esercizio delle sue competenze.
Sensibilizzazione e promozione dei diritti
Tra i compiti del Garante figura anche la promozione di campagne di sensibilizzazione su disabilità e inclusione, con l’obiettivo di diffondere la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità e di stimolare interventi legislativi o amministrativi correttivi.
Conclusioni
Il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità può rappresentare un nuovo e decisivo punto di riferimento istituzionale in Italia. Con poteri di vigilanza, intervento attivo e consultazione, l’autorità può contribuire a realizzare una piena inclusione delle persone con disabilità, contrastando discriminazioni e promuovendo cambiamenti strutturali. Attendiamo fiduciosi di vedere i risultati.
#Égalité
Dario Dongo
Riferimenti
- Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. https://www.
garantedisabilita.it - Decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20. Istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. https://www.
normattiva.it/uri-res/N2Ls? urn:nir:stato:decreto. legislativo:2024-02-05;20







