Lo European Accessibility Act (EAA) è entrato in applicazione a decorrere dal 28 giugno 2025. Le organizzazioni anche private che operano nell’UE dovranno ora rendere i loro prodotti e servizi digitali accessibili alle persone con disabilità.
Al di là dei proclami, accessibilità e inclusione rimangono concetti estranei alle istituzioni del Vecchio Continente. Tempi di attuazione biblici, asimmetrie applicative nei diversi Stati membri, assenza di considerazione dei prodotti e servizi fondamentali.
European Accessibility Act, introduzione
La direttiva (UE) 2019/882 – nota come European Accessibility Act, EAA – rappresenta un passo in avanti verso l’inclusione sociale ed economica delle persone con disabilità, grazie alla definizione di nuovi diritti e standard per l’accessibilità digitale. Questa legislazione storica, anche per quanto attiene ai tempi biblici di applicazione:
- si basa sulla direttiva (UE) 2016/2102 sull’Accessibilità del Web, che si concentrava principalmente sul settore pubblico, per garantire l’accessibilità anche nel settore privato (finora esentato dai relativi obblighi);
- introduce standard e norme armonizzate, che i 27 Stati membri dell’Unione Europea hanno dovere di recepire fedelmente. Se pure con ampia discrezionalità, già dimostrata, per quanto attiene agli importi delle sanzioni che infatti variano sensibilmente da un Paese all’altro.
EEA, ambito di applicazione
Soggetti responsabili
L’EAA si applica a tutti i fornitori di servizi e rivenditori di beni e servizi ai consumatori in UE, indipendentemente da dove le loro imprese abbiano sede, escluse le microimprese (< 10 dipendenti e fatturato annuo < 2 milioni di euro).
L’Italia aveva già introdotto alcune prescrizioni di base in tema di accessibilità dei servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e di pubblica utilità con la legge Stanca (legge n. 4/2000).
Prodotti e servizi tutelati
Il campo di applicazione dello European Accessibility Act comprende i prodotti e servizi di cui a seguire, identificati come più importanti per le persone con disabilità.
Prodotti fisici:
- bancomat e terminali di pagamento;
- macchine per biglietteria e check-in;
- terminali interattivi self-service;
- elettronica di consumo con capacità informatiche.
Servizi digitali:
- siti web e piattaforme di e-commerce;
- servizi e applicazioni bancari;
- elettronica di consumo (smartphone, computer, tablet, TV);
- e-book e lettori di e-book;
- servizi di biglietteria e check-in;
- servizi di media audiovisivi.
Telecomunicazioni:
- servizi telefonici e relative apparecchiature;
- accesso ai servizi di media audiovisivi;
- servizi di emergenza (112)
Esenzioni
In aggiunta all’esenzione prevista per le microimprese, alcuni contenuti sono esenti:
- media basati sul tempo preregistrati (es. video) pubblicati prima di giugno 2025;
- contenuti di terze parti che non sono finanziati, sviluppati o sotto il controllo di un’organizzazione soggetta all’EAA;
- contenuti di archivio non destinati ad aggiornamenti successivi al giugno 2025.
Requisiti tecnici e standard
Standard di accessibilità principali
La base tecnica dell’EAA si fonda su standard di accessibilità riconosciuti a livello internazionale:
- EN 301 549 – standard europeo che stabilisce requisiti dettagliati di accessibilità per l’Information and Communication Technology (ICT). Copre contenuti web, software e applicazioni mobili, hardware (come computer, bancomat e chioschi self-service), documenti elettronici e servizi di telecomunicazione.
- WCAG 2.1 livello AA – riferimento diretto per l’accessibilità di siti web, software e documenti digitali. Le Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 sono già integrate nello standard EN 301 549, che definisce i requisiti tecnici applicabili. Lo standard è in fase di aggiornamento per supportare l’attuazione dell’EAA.
Requisiti di accessibilità funzionale
L’obiettivo principale dell’EAA è rimuovere le barriere all’accesso per i consumatori con disabilità. Per raggiungere questo obiettivo, la legge delinea requisiti per l’accessibilità funzionale, imponendo che le organizzazioni garantiscano che le loro esperienze digitali siano percepibili, operabili, comprensibili e robuste.
Le implementazioni tecniche chiave includono:
- capacità di sintesi vocale;
- supporto per la navigazione da tastiera;
- compatibilità con lettori di schermo;
- testo alternativo per le immagini;
- sottotitoli e descrizioni audio per i video;
- navigazione e layout coerenti;
- intestazioni e struttura chiare;
- contrasto cromatico sufficiente.
EN 301 549, i requisiti aggiuntivi
Mentre WCAG è inteso principalmente per supportare la creazione di contenuti web e mobili, EN 301 549 affronta l’accessibilità per una gamma più ampia di prodotti e servizi di tecnologia dell’informazione e della comunicazione (ICT).
Le aziende devono valutare i loro prodotti e servizi ICT in modo completo, considerando tutti gli aspetti di EN 301 549, inclusi: progettazione e funzionalità dell’hardware, accessibilità dei servizi di supporto, compresi i call center, e documentazione, compresi i manuali di prodotti fisici.
EEA, cronologia di implementazione
28 giugno 2022: termine per il recepimento della direttiva (UE) 2019/882 – European Accessibility Act, EAA – negli ordinamenti degli Stati membri UE.
28 giugno 2025: termine per l’adeguamento di tutti i prodotti e servizi resi disponibili sul mercato dell’UE ai requisiti di accessibilità definiti dalla direttiva.
28 giugno 2030: termine ultimo entro il quale tutti i prodotti e servizi che ricadono nell’ambito di applicazione dell’EAA – compresi quelli già esistenti — devono risultare conformi agli standard di accessibilità, indipendentemente dalla loro data di rilascio originale.
Applicazione e sanzioni
L’European Accessibility Act (EAA) è una direttiva, le cui norme devono venire recepite negli ordinamenti nazionali di tutti gli Stati membri UE, entro i termini stabiliti.
Gli Stati membri sono responsabili di applicare la direttiva sotto entrambi gli aspetti di:
- nomina dell’organismo incaricato alla sua applicazione e vigilanza;
- definizione di sanzioni ‘efficaci, proporzionate e dissuasive’ per il mancato rispetto delle norme.
Sanzioni pecuniarie
Le sanzioni variano in misura significativa tra i diversi Stati membri UE. Alcuni esempi a seguire.
Paesi con sanzioni elevate:
- Irlanda e Austria. Entrambi i Paesi impongono multe fino a 200.000 euro per il mancato rispetto dell’EAA;
- Finlandia e Paesi Bassi. Le multe possono raggiungere 150.000 euro e 250.000 euro, rispettivamente;
- Francia. Le sanzioni per il mancato rispetto delle leggi francesi, incluso il Référentiel Général d’Accessibilité pour les Administrations (RGAA), possono raggiungere i 250.000 euro.
Paesi con sanzioni medie:
- Germania. Le leggi tedesche sull’accessibilità, incluse BITV e la Legge sull’Uguaglianza delle Disabilità BGG, prevedono multe fino a 100.000 euro;
- Repubblica Ceca. Multe fino a 100.000 euro, con possibili costi aggiuntivi per azioni correttive imposte dalle autorità.
Paesi con sanzioni lievi:
- Belgio. Le multe variano da 1.000 a 50.000 euro, con possibili sospensioni delle operazioni commerciali in caso di recidive;
- Croazia. Multe tra 2.000 e 50.000 euro. Il mancato rispetto persistente potrebbe portare a avvisi pubblici e ulteriori azioni legali.
Sanzioni accessorie
Le violazioni dei requisiti di accessibilità possono altresì condurre, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, a sanzioni amministrative accessorie quali:
- sospensione o blocco della distribuzione di prodotti e della fornitura di servizi in caso di non conformità, per liberare il mercato da prodotti e servizi non accessibili;
- audit di accessibilità obbligatori;
- divulgazione pubblica dello stato di non conformità (name and shame);
- sanzioni giornaliere per violazioni continue, fino a 1.000 euro al giorno.
Italia, il decreto legislativo 82/2022
L’Italia ha recepito lo European Accessibility Act attraverso il decreto legislativo 27 maggio 2022 n. 82. A seguire i suoi elementi distintivi.
Autorità di vigilanza
- AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) è l’autorità competente per la vigilanza sui servizi digitali e l’accessibilità;
- MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) è autorità competente alla vigilanza sui prodotti;
- Coordinamento tra enti. AgID emana linee guida specifiche per l’implementazione dell’EAA in Italia.
Periodo transitorio
Il legislatore italiano ha previsto un regime transitorio particolarmente morbido:
- fino al 28 giugno 2030: i fornitori di servizi possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che utilizzavano legittimamente prima del 28 giugno 2025;
- contratti esistenti: i contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno 2025 possono proseguire tal quali fino al 28 giugno 2030;
- i prodotti già sul mercato possono continuare a venire commercializzati fino al 28 giugno 2030.
Sanzioni
Il d.lgs. 82/2022 stabilisce un apposito sistema sanzionatorio per le violazioni dello EEA:
- sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 a 40.000 euro per mancato rispetto dei requisiti di accessibilità;
- sanzioni aggiuntive da 2.500 a 30.000 euro per mancata collaborazione o inosservanza delle disposizioni dell’autorità;
- sanzioni fino al 5% del fatturato per violazioni gravi secondo AgID;
- misure inibitorie come il blocco del sito web blocco del sito web, la rimozione delle app dagli store, il divieto di accesso ai servizi;
- divieto temporaneo o permanente di accesso a servizi digitali non conformi.
Opportunità e occasioni perdute
In Unione Europea 101 milioni di persone, vale a dire una persona su quattro, in età superiore ai 16 anni, ha una disabilità (Eurostat). In Italia, le persone con disabilità sono quasi 13 milioni, pari a circa il 22% della popolazione italiana.
Il legislatore europeo, nondimeno, ha escluso dal campo di applicazione dello European Accessibility Act settori fondamentali quali sanità (es. studi medici), istruzione, edilizia e ospitalità, mezzi di trasporto.
La carenza di regole nei predetti settori rappresenta una voragine, più che una lacuna legislativa, rispetto ai dichiarati obiettivi di garantire un’accessibilità completa attraverso i domini essenziali della vita.
Dario Dongo
Riferimenti
Letture: 758
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.