L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), con delibera 23.9.21, estende le tariffe telefoniche agevolate alle persone con disabilità motoria. (1) In via sperimentale, per 12 mesi, a decorrere dal 30.4.22.
Le tariffe telefoniche agevolate riguardano:
– persone non udenti (sordi), ai sensi della legge 381/1970, articolo 1.2,
– persone non vedenti (ciechi totali e ciechi parziali), di cui alla legge 138/01, articoli 2 e 3,
– ‘persone invalide con gravi limitazioni della capacità di deambulazione’ destinatarie di benefici fiscali ex articolo 30.7, della legge 388/00.
I non vedenti parziali e gli invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione potranno richiedere solo una delle agevolazioni previste, sulla rete fissa oppure la rete mobile (articolo 2).
Non vedenti e sordi manterranno le agevolazioni già in essere su voce e dati da rete fissa:
– esenzione dal canone di abbonamento per i sordi,
– 180 ore di navigazione gratuita a sordi e non vedenti (totali o parziali) con contratti di servizi di accesso a Internet a consumo,
– si aggiunge, per questi ultimi, l’accesso gratuito all’ADSL senza costi aggiuntivi di attivazione e disattivazione (art.3).
Gli operatori di rete fissa riconosceranno una riduzione del 50% sul canone mensile da applicarsi al prezzo base di ogni abbonamento flat e semiflat per voce e/o dati, su una sola connessione di rete fissa.
Ogni richiesta di upgrade del piano tariffario, ove tecnicamente possibile, verrà eseguita gratuitamente (articolo 4).
Uno sconto del 50% sul prezzo base dovrà venire riconosciuto ai consumatori sordi, non vedenti e invalidi motori.
Gli operatori dovranno presentare un’offerta con disponibilità di dati tra 20 e 50 Gigabyte, un’altra con disponibilità dati superiore e un’offerta senza limiti, in tutti i casi da scontare al 50%.
L’offerta sarà valida per una sola connessione di rete fissa e una sola numerazione di rete mobile.
Al momento della sottoscrizione del contratto o in qualsiasi momento successivo, l’interessato dovrà compilare un modulo di adesione predisposto dall’operatore. La richiesta dovrà venire corredata dal certificato ufficiale di accertamento della disabilità.
Le persone con disabilità motoria dovranno però presentare il modulo di adesione tra l’1.1.22 e l’1.4.22. Inderogabilmente.
La richiesta potrà venire presentata direttamente dall’interessato disabile o da un suo convivente, a condizione che esso alleghi un documento ove se ne attesti lo stato di convivenza.
I siti web degli operatori di rete dovranno pubblicare una pagina dedicata alle Agevolazioni per utenti con disabilità, a cui poter accedere dalla home page, dove riportare tutte le informazioni sulle offerte di rete fissa e mobile, nonché i moduli da compilare per ottenere le agevolazioni (art. 6).
Gli operatori, su richiesta dei consumatori affetti da cecità totale o parziale, invieranno gratuitamente le fatture in PDF o in altri formati compatibili con le tecnologie assistive di lettura dei documenti informatici, all’indirizzo email indicato dal consumatore (art. 7).
Dalle ore 8 alle ore 24 gli operatori di rete dovranno mantenere attivo un canale digitale per l’assistenza gratuita ai consumatori, per le segnalazioni di guasti e furti del terminale mobile o per richieste di assistenza tecnica, inoltri di reclami o per semplici informazioni. Tale canale dovrà garantire tempi di risposta veloci ed efficienti.
Le richieste di riparazione dei guasti inoltrate da persone disabili verranno evase prima rispetto a contemporanee richieste degli altri utenti, nel rispetto dei termini stabiliti nella Carta dei Servizi.
Gli operatori promuoveranno nell’ambito delle proprie ed autonome politiche di assistenza ulteriori servizi specifici di supporto alle persone con disabilità, basati su moderne tecnologie digitali (art. 8).
Gli operatori di rete fissa, per garantire la possibilità ai consumatori con disabilità di accedere a un servizio di telefonia equivalente, forniranno un servizio di conversazione globale alle seguenti condizioni:
a) il prezzo del servizio non eccederà il prezzo della tariffa base di una chiamata nazionale e la tariffa dovrà essere modulata in modo da compensare la maggiore durata della chiamata dovuta all’esigenza di convertire il testo in parole e viceversa,
b) sarà garantita la confidenzialità delle informazioni scambiate durante la chiamata,
c) il servizio sarà disponibile nelle ore diurne.
Al fine di individuare le caratteristiche di un servizio di conversazione globale di qualità è stato istituito un apposito tavolo tecnico, al quale parteciperanno anche le Associazioni rappresentative di consumatori con disabilità e ogni altro soggetto interessato (art. 9).
Gli operatori dovranno rendere disponibili le agevolazioni entro 180 giorni dal 14 ottobre 2021, data di pubblicazione della delibera (art. 11). Con il rischio, si noti bene, di pregiudicarne la conoscenza alle persone con disabilità motoria i quali non potranno presentare l’istanza di adesione oltre l’1.4.22.
Le agevolazioni agli utenti con gravi limitazioni della capacità di deambulazione avranno comunque la durata sperimentale. 12 mesi, poi si vedrà.
Garantire l’accesso ai servizi telefonici e digitali alle persone disabili significa permettere loro di superare le barriere della comunicazione e di poter avere una vita indipendente, fruendo dei diritti fondamentali, quali l’inclusione sociale, la salute ed il lavoro.
L’evoluzione tecnologica deve necessariamente affiancare le persone con disabilità nei più svariati ambiti sociali ed economici e l’Autorità Garante dovrà essere pronta ad adottare, di volta in volta, provvedimenti che consentano agli utenti disabili di avvalersi dei servizi di rete alle migliori condizioni economiche possibili.
Le disabilità intellettive mancano all’appello, come se i loro portatori non avessero bisogno o utilità d’impiego delle tecnologie d’informazione. Magari anche per servizi di teleassistenza – come quelli offerti da WikiParky.tv o telemedicina. Piuttosto che, semplicemente, per ascoltare e/o parlare coi loro cari. Invitiamo l’Autorità Garante a correggere questa svista
#Égalité!
Elena Bosani e Dario Dongo
(1) Delibera 290-21-CONS – Documento – AGCOM
(2) LEGGE 26 maggio 1970, n. 381 – Normattiva
(3) LEGGE 3 aprile 2001, n. 138 – Normattiva
Avvocata in Milano e Francoforte sul Meno. Esperta in diritto di famiglia, minorile e penale, è ora iscritta a un master universitario in diritto alimentare
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.