L’aumento retroattivo dello stipendio del presidente dell’INPS Pasquale Tridico (da 62 a 150mila euro) ha infuriato i quotidiani economici italiani. I quali hanno invece trascurato, come al solito, una notizia ben più grave. La circolare 23.9.20 n. 107 mediante la quale INPS ha commesso un grave sopruso a danno delle migliaia di titolari di pensione d’invalidità, incapaci al lavoro e poveri in canna, a cui il ‘decreto agosto’ ha riconosciuto un aumento.
La circolare INPS 23.9.20 n. 107 fornisce indicazioni su come applicare il DL 14.8.20 n. 104 (c.d. ‘decreto agosto’, articolo 15). (1) Il quale ha recepito la sentenza della Corte Costituzionale 23.6.20 n. 152 che, come si è visto, ha esteso agli ‘invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità’ (2) di età 18-60 anni ‘i benefici finora spettanti ai soggetti con più di sessanta anni di età’. (3)
Il decreto-legge 14.8.20 n. 104 ha riconosciuto il diritto a ricevere un aumento automatico della pensione d’invalidità. In modo da garantire ‘un milione (di lire) al mese’, cioè € 651,51 euro per tredici mensilità, a decorrere dal 20.7.20, a partire dal compimento dei 18 anni di età.
L’incremento della pensione di invalidità è a favore di:
– invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità,
– inabili titolari di pensione di invalidità (legge 118/71, articolo 12),
– ciechi totali titolari di pensione non reversibile (legge 382/70),
– sordi titolari della pensione non reversibile (legge 381/70),
– inabili titolari di pensione previdenziale (legge 222/84).
L’aumento della pensione d’invalidità viene concesso a favore delle persone sopra citate alle seguenti condizioni reddituali riferite all’anno 2020:
– il reddito personale non deve superare € 8.469,63, per i singoli (non coniugati),
– in caso di matrimonio, al limite personale di cui sopra si aggiunge il limite coniugale di € 14.447,42. (4)
I redditi da considerare sono quelli di qualsiasi natura, con alcune esclusioni. (5)
Gli invalidi civili aventi diritto, secondo INPS, riceveranno d’ufficio l’incremento stabilito nel ‘decreto agosto’, se pure in ritardo, con decorrenza 1.8.20.
Gli inabili titolari di pensione di inabilità di cui alla legge 222/84 (6) invece – secondo quanto previsto nella circolare INPS 23.8.20 n. 107, in palese contrasto con i diritti affermati dalla Corte Costituzionale – devono presentare un’apposita domanda.
Il sopruso dell’INPS, nel condizionare l’aumento della pensione degli inabili al lavoro più poveri a un onere burocratico del tutto ingiustificato, comporta un grave pregiudizio nei confronti degli aventi diritto:
– la decorrenza dell’aumento della pensione, da 283 a 651 euro, è fissata al primo giorno successivo alla presentazione della domanda,
– la decorrenza retrodatata all’1.8.20 si applica solo a coloro che abbiano presentato la domanda entro e non oltre il 9.10.20, cioè entro due settimane dalla pubblicazione della circolare.
#Vergogna!
Dario Dongo
(1) Circolare INPS 23.9.20 n. 107. Riconoscimento del cd. “incremento al milione” dal compimento del diciottesimo anno di età nei confronti dei soggetti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020
(2) Ai sensi della legge 12.6.84 n. 222, articolo 2
(3) Cfr. legge 28.12.01 n. 448, articolo 38, comma 4
(4) Le condizioni reddituali per l’erogazione della pensione d’invalidità in esame rimangono quelle stabilite nella legge 448/2001
(5) Si ha perciò riguardo ai redditi assoggettabili ad IRPEF, a quelli a tassazione corrente e separata, a quelli tassati alla fonte ed esenti da IRPEF.
Non rilevano, viceversa, il reddito della casa di abitazione, l’importo aggiuntivo (€ 154,59), l’indennizzo di cui alla legge 210/92 e le pensioni di guerra
(6) Legge 12.6.84 n. 222, Revisione della disciplina della invalidità pensionabile
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.