Il nuovo codice della strada, approvato in via definitiva al Senato il 20 novembre 2024, introduce numerose novità. Sanzioni inasprite per numerose violazioni e condanna all’estinzione dei monopattini. (1)
Il testo è duramente contestato dalle associazioni dei familiari delle vittime della strada, ambientaliste e sindacali, che lanciano una petizione per la riscrittura condivisa del codice.
La scarsità dei parcheggi dedicati alle persone con disabilità non viene affrontata dal nuovo codice della strada. Viene invece aumentata la sanzione del diffuso malcostume di occupare indebitamente i posti riservati, anche ‘solo per pochi minuti’ o esibendo un permesso di sosta intestato a un familiare disabile non presente in auto.
D’ora in poi, chi parcheggia, senza averne diritto, negli spazi riservati alle auto delle persone con disabilità oppure parcheggia in modo da ostruire il passaggio attraverso scivoli, rampe e altri percorsi dedicati rischia una multa triplicata rispetto al passato, fino a 990 euro per le auto e fino a 660 euro per moto e ciclomotori.
L’occupazione indebita di un parcheggio assegnato in modo esclusivo a un disabile (stallo identificato con numero di assegnazione) rischia inoltre di venire condannata per violenza privata, come stabilito dalla sentenza 17794/2017 della Corte di Cassazione. (2)
La distrazione è tra le prime cause di incidenti stradali. L’uso dello smartphone durante la guida – che sottrae attenzione con le continue sollecitazioni di notifiche e chiamate – viene perciò sanzionato con:
– multa da 250 a 1.000 euro
– sospensione della patente per 7 giorni se si hanno almeno 10 punti residui sul permesso di guida, per 15 giorni se ne rimangono meno di 10
– in caso di recidiva, la multa arriva a 1.400 euro e la patente viene sospesa fino a tre mesi, con decurtazione di 8-10 punti.
Sanzioni aumentate anche per chi venga sorpreso al volante sotto l’effetto di alcol e sostanze psicotrope. La guida sotto l’effetto di alcol è punita con sanzioni crescenti, in relazione al tasso alcolemico:
– se la concentrazione è compresa tra 0,5 e 0,8 grammi per litro si configura un illecito amministrativo con multa da 573 a 2.170 euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi
– la guida con tasso alcolemico tra 0,8 e fino a 1,5 grammi configura un reato punito con multa da 800 a 3.200 euro, sospensione della patente da 6 mesi a un anno e arresto fino a sei mesi. L’infrazione ripetuta entro i due anni successivi può comportare l’obbligo di guida senza traccia di alcol (con limitazione iscritta sulla patente) e l’installazione sul veicolo di un dispositivo ‘alcolock’. Vale a dire, un etilometro collegato al sistema di avviamento del motore
– arresto da sei mesi a un anno, sospensione della patente da uno a due anni e multa da 1.500 a 6.000 euro, infine, se il tasso alcolemico supera 1,5 grammi per litro. In caso di recidiva nei due anni successivi, revoca della patente e confisca del veicolo.
Chi risulta positivo al test antidroga viene punito con la sospensione immediata della patente, che può venire protratta per tre anni in caso di conferma del risultato del test.
La conferma del test eseguito al momento del controllo stradale (anche sulla saliva) avviene in una struttura sanitaria mediante prelievo di liquidi biologici. Basta che dagli esami emerga la presenza di sostanze stupefacenti nell’organismo per fare scattare la condizione di guida sotto l’effetto di droga, a prescindere da quando le sostanze siano state assunte e dalla condizione psicofisica del conducente al momento del controllo.
La guida sotto l’effetto di alcol e droghe è un’aggravante che aumenta la pena in caso di incidente con morti o feriti gravi.
L’omicidio stradale causato in queste condizioni comporta la detenzione da 2 a 7 anni, aumentata (da 8 a 12 anni) in caso di violazione delle norme sulla circolazione stradale.
In caso di colpa per lesioni gravi, la pena va da 3 mesi a un anno di carcere. La violazione delle norme sulla circolazione stradale aumenta la pena, da 3 a 5 anni di detenzione.
Il superamento dei limiti di velocità è d’ora in poi sanzionato come segue:
– multa da 173 a 694 euro, in caso di superamento del limite di oltre 10 km/h e non oltre i 40
– multa da 543 a 2.170 euro e sospensione della patente fino a tre mesi per eccesso di velocità compreso tra 40 e 60 km/h oltre il limite
– multa da 845 a 3.382 euro e sospensione della patente da 6 a 12 mesi, in caso di velocità di oltre 60 km/h rispetto al limite.
Chi abbandona un animale sulla strada e causa un incidente stradale rischia fino a 7 anni di carcere.
L’incremento delle sanzioni per eccesso di velocità viene contemperato da una rilevazione delle infrazioni a prova di reclamo.
Gli autovelox – spesso contestati e indicati come strumento dei piccoli Comuni per fare cassa – devono venire tarati e manutenuti regolarmente.
La medesima infrazione compiuta più volte nella stessa ora e nello stesso tratto di strada di competenza di un solo ente (Comune, Provincia o Stato) può generare una sola sanzione per la violazione più grave e aumentata di un terzo.
L’infrazione ripetuta nelle ZTL (zone a traffico limitato) e nelle isole pedonali, invece, può generare una sola sanzione al giorno.
L’istituzione di zone a traffico limitato (ZTL) può venire proposta anche fuori dai centri abitati in aree tutelate dall’Unesco, a condizione però di assenso del prefetto.
La creazione di zone con limite di velocità limitato ai 30 km/h è invece ammessa soltanto se presenti ‘particolari condizioni’. Viene così sottratto ai Comuni il potere di istituirne.
Il nuovo Codice della strada introduce regole che demoliscono l’identità del monopattino, inteso come strumento di micromobilità sostenibile senza costi fissi.
D’ora in poi per spostarsi in monopattino diventa obbligatorio:
– l’uso del casco per tutti, anche i maggiorenni
– la registrazione del mezzo con una piccola targa, simile a quella degli scooter
– la sottoscrizione di una assicurazione Rc (responsabilità civile).
La circolazione in monopattino viene poi ristretta al solo ambito urbano, sulle strade con limite di velocità fino a 50 km/h. Senza alcuna deroga per le aree ciclabili extraurbane.
Un trattamento di favore viene invece riservato ai conducenti di mezzi pesanti. Il Parlamento italiano non ha introdotto l’obbligo di installare un sensore per rilevare la presenza di pedoni o ciclisti nell’angolo cieco. Un dispositivo che avrebbe potuto evitare la catena di decessi occorsi a Milano negli ultimi mesi.
Per tutelare i ciclisti, invece, viene precisato che per sorpassarli è necessario mantenere una distanza laterale di almeno 1,5 metri, se la strada lo consente.
I neopatentati potranno guidare auto più potenti: il rapporto potenza/tara viene elevato da 55 a 75 kW/t. La limitazione permane però per i primi tre anni di guida, invece che per uno.
Il nuovo codice della strada è stato approvato rigettando i 350 emendamenti proposti in Parlamento dalle opposizioni ed entrerà in vigore dopo la promulgazione del presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’articolo 35 della nuova norma delega il governo alla revisione del testo entro i prossimi 12 mesi. Un lavoro enorme, necessario per allineare le regole italiane al dettato europeo e internazionale e utile anche per recepire alcuni emendamenti respinti soltanto per accelerare l’approvazione del testo. Un esempio: l’esclusione delle persone che usano la cannabis terapeutica dalla punibilità per guida sotto effetto di stupefacenti.
Le tante associazioni dei familiari delle vittime della strada e degli ambientalisti, in primis, – che si sono mobilitate contro il nuovo codice della strada, sotto lo slogan ‘Fermiamo il codice della strage‘ – evidenziano che il nuovo testo;
– ‘limita l’autonomia dei sindaci
– rende più difficili i controlli
– non contrasta la velocità eccessiva
– ostacola lo sviluppo della ciclabilità urbana
con un solo risultato previsto: meno sicurezza stradale‘.
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito codicedellastrage.it, ove è possibile firmare la petizione che chiede una completa revisione condivisa del Codice della strada. (3)
Marta Strinati
(1) V. https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/58119.htm
(2) SuperAbile Inail. Corte di Cassazione. Sentenza del 7 aprile 2017 n. 17794 https://www.superabile.it/portale/it/dettaglio.leg.2017.04.20170414e-corte-cassazione-sentenza-17794-del-7-aprile-2017.html
(3) Codice della strage. Fermiamo la strage stradale: firma la petizione https://www.codicedellastrage.it/firma/