I diritti delle persone con disabilità e di quelle a mobilità ridotta a ricevere assistenza nel trasporto aereo corrispondono ad appositi doveri delle compagnie e dei gestori degli aeroporti.
Il livello di assistenza è però spesso insoddisfacente, come più volte denunciato (1,2). È perciò importante conoscere l’ABC dei diritti e come esercitarli, anche per il risarcimento dei danni.
Le persone a ridotta mobilità (PRM), ovvero con disabilità e fragilità varie, hanno diritto a ricevere assistenza per affrontare il trasporto aereo. A tal fine, esse devono:
L’assistenza delle persone a modalità ridotta può venire organizzata alternativamente, su richiesta dell’interessato, a partire da:
Gli imbarchi delle PRM precedono quelli degli altri passeggeri. Le persone su sedia a rotelle manuale (anche con motorino elettrico ausiliario) hanno diritto di raggiungere la porta dell’aereo con il proprio mezzo. (4) Vengono poi trasferiti su una sedia stretta, in dotazione dell’aeroporto, per raggiungere il posto.
Lo sbarco dei passeggeri a mobilità ridotta segue quello di tutti gli altri passeggeri, con la giustificazione della privacy dei primi. Si tratta piuttosto di una inaccettabile discriminazione che spesso costringe i disabili a perdere le coincidenze con altri voli, causando loro enormi disagi come si è già invano segnalato (1,2).
La sedia a rotelle manuale – assieme al motorino (trike) ausiliario – deve venire riconsegnata subito dopo l’uscita, al portellone dell’aereo. Non si deve transigere su questo diritto, non si deve rinunciare alla riconsegna delle proprie ‘gambe sostitutive’.
Qualora la sedia a rotelle e/o il suo motorino (trike) ausiliario e/o il deambulatore non siano pronti, in fase di sbarco, davanti al portellone dell’aereo, la persona con disabilità ha il diritto incontestabile di rifiutarsi di scendere dall’aereo stesso fino alla effettiva riconsegna. (5)
In ipotesi di mancato rispetto dei propri diritti, la persona a mobilità ridotta e/o disabile può:
I servizi di assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta vengono finanziati con le quote trattenute a tal uopo sui prezzi dei biglietti aerei, secondo quanto previsto dalle regole vigenti. (7)
Le condizioni deplorevoli in cui versano molte sale di attesa e i bagni riservati alle persone con disabilità e le persone con ridotta mobilità, oltre ai disservizi, fanno tuttavia dubitare che le somme a tal uopo raccolte vengano distratte altrove.
La responsabilità maggiore ricade su ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) che dovrebbe fare i controlli ma con la propria inedia diviene complice dei gravi disservizi a danno dei consumatori più vulnerabili.
Dario Dongo
Allegato
Diritti dei passeggeri del trasporto aereo. Modulo di reclamo UE, ai sensi del reg. UE 261/04
(1) Assistenza ai disabili in aeroporti e aerei. Lettera al Presidente di ENAC, 23.8.19
(2) Trasporto aereo, disabilità e discriminazioni, 29.10.21
(3) Ogni compagnia aerea ha una sua procedura, indicata sul suo sito web, che in genere prevede la possibilità di prenotare l’assistenza tramite il sito stesso, email e/o numero verde. NB: alcune compagnie chiedono la compilazione di moduli dettagliati sull’assistenza richiesta, spesso poi utilizzati come pretesto per provare a sottrarsi alle loro responsabilità
(4) I motorini elettrici di ausilio alle sedie a rotelle manuali, c.d. trike (es. Triride, Klaxon Klick, Bate, etc.) possono venire condotti fino alla porta dell’aereo per venire caricati nella stiva, assieme alla sedia a rotelle manuale, in apposito contenitore separato da quello dei bagagli. La batteria va invece collocata nella cappelliera. Le batterie a ioni di litio (Li-Io) non devono superare i 300Wh
(5) La decisione dell’avente diritto di trattenersi sull’aereo fino all’effettiva riconsegna degli ausili per la disabilità può comportare il ritardo sul volo. Ma è solo così che il personale di terra viene costretto a ritrovare le carrozzine, i trike e i deambulatori altrimenti dispersi tra i bagagli e gettati sui nastri, magari anche danneggiati
(6) È infatti la compagnia aerea a decidere a quale impresa rivolgersi per i servizi di terra. E il risparmio è purtroppo il criterio di scelta dominante
(7) ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile). Modalità per la definizione annuale del corrispettivo PRM e procedura di consultazione tra gestore e utenti. Linee guida 9.8.18, LG 2018-001
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.