Égalité Onlus e Legambiente chiedono al governo italiano di riconoscere l’equivalenza delle sedie a rotelle alle bici elettriche. Il motore è lo stesso e l’incapacità delle persone con disabilità a pedalare non può giustificare una discriminazione nei loro confronti. (1) Alla mobilità personale dei disabili non si rinuncia.
Le barriere architettoniche in Italia sono tuttora ubiquitarie e impediscono l’autonomia delle persone con disabilità. Nelle aree private ma anche in quelle pubbliche, dopo 34 anni di (dis)applicazione della legge che ha prescritto a tutti i Comuni del Bel Paese (per pochi) di adottare i c.d. PEBA (Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche). (2)
L’accessibilità di edifici, strade e infrastrutture, spazi pubblici e privati, servizi di trasporto – alle persone con disabilità, in Italia – è ancora molto scarsa. Con buona pace degli impegni assunti nella UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), i marciapiedi italiani pullulano di ostacoli, a partire dai gradini privi di scivoli e perciò impossibili o comunque pericolosi per le sedie a rotelle. (3)
Il trasporto pubblico è a sua volta in larga parte inaccessibile. A livello urbano e peri-urbano, come si è più volte denunciato, autobus e stazioni di metropolitana sono spesso privi di pedane e ascensori. L’85% delle stazioni di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) sono a loro volta inaccessibili! (4)
Facilitare l’autonomia e il trasporto indipendente dei disabili – con un approccio rigorosamente non discriminatorio – è ulteriore compito dello Stato italiano. In ottemperanza, tra l’altro, dell’articolo 20 della Convenzione ONU per i Diritti delle Persone con Disabilità. (5) Ma i servizi pubblici di mobilità personale, come pure si è denunciato, sono del tutto inesistenti.
I motorini elettrici da collegare alle sedie a rotelle rappresentano oggi una risorsa essenziale per consentire agli oltre 100 mila disabili motori in Italia di muoversi con un apprezzabile livello di autonomia e compensare i deficit di accessibilità dell’ambiente esterno. Tali motorini possono venire forniti dalle ASL in alternativa (per ‘equivalenza funzionale’) alle carrozzine elettriche. E ben si prestano al trasporto inter-modale, grazie a peso e ingombro limitati che ne consentono il carico su altri mezzi.
L’utilizzo di motorini per sedie a rotelle e carrozzine elettriche è di fatto equivalente a quello delle bici elettriche. Per due essenziali ragioni:
– stato di necessità. L’interruzione sistematica dei marciapiedi italiani da gradini, dislivelli e pendenze impedisce ovvero ostacola gravemente la loro percorrenza su sedia a rotelle, esponendo i disabili a situazioni di pericolo anche grave,
– non-discriminazione. L’incapacità fisica di imprimere forza ai pedali di una bici elettrica non può e non deve pregiudicare il diritto all’impiego di un mezzo equivalente da parte delle persone con disabilità. (6)
In Italia sono stati consegnati, negli ultimi anni, almeno 12 mila motorini elettrici da agganciare alle sedie a rotelle dei disabili, le cui prestazioni stradali sono del tutto analoghe a quelle delle biciclette elettriche. Il più venduto di questi ‘trike’ è prodotto in Italia in più versioni, con velocità che variano tra i 20 e i 48 km/h circa. Una manna dal cielo per tutti coloro che tra l’altro, con una vergognosa pensione di invalidità di 280€/mese, non hanno facilità ad acquistare a proprie spese un’auto attrezzata con gli appositi dispositivi di guida. (7)
Le sedie a rotelle ‘motorizzate’ sono in teoria classificate e fornite ai disabili come ‘dispositivi medici’ riconosciuti ‘equivalenti a carrozzine elettriche’ (per uso interno o esterno, a seconda dei casi). Secondo le norme vigenti, i motorini non dovrebbero però superare una velocità di 6 km/h, dovendosi altrimenti qualificare come ‘veicoli’, ai sensi del Codice della Strada. (8)
Anziché favorire la mobilità personale delle persone con disabilità, il legislatore italiano riserva alla generalità degli ‘handicappati’ il solo impiego di carrozzine-lumache, come fossero giocattoli in un mondo di fiaba. E li espone così tra l’altro al pericolo di venire investiti ogni qualvolta, per stato di necessità, debbano muoversi su strada poiché il marciapiede risulti impraticabile.
Nel mondo reale, alcune migliaia di paraplegici e tetraplegici in Italia conducono su strada ‘veicoli atipici’ con motore elettrico, in una situazione di limbo legislativo, sotto compassionevole tolleranza delle autorità che vigilano le strade (ma non anche i marciapiedi). Ma il Ministro dei Trasporti vorrebbe ora punire la generalità dei ‘veicoli anticipi’ – tra i quali ricadono anche quelli in esame – con una sanzione fino a 800 € e il sequestro amministrativo. Oltre al danno, la beffa!
Diritti e non pietismo. Chiediamo al Ministero dei Trasporti, al Consiglio dei ministri e al Parlamento della Repubblica Italiana il riconoscimento di piena equivalenza tra sedie a rotelle provviste di motorini elettrico e le biciclette elettriche. Senza rinunciare alla loro qualifica come ‘dispositivi medici’, a tutt’oggi necessaria per ottenerne la fornitura pubblica, chiediamo che i limiti di velocità vengano di conseguenza innalzati a 25 km/h, al pari delle bici elettriche.
Sedie a rotelle ‘intelligenti’ dotate di sistema di frenata integrale devono venire ammesse a maggiori prestazioni, per assolvere alle esigenze di vita e di trasporto quotidiano delle persone adulte (>14 anni) che abbiano avuto o abbiano una licenza di guida, ovvero seguano un corso di educazione stradale di almeno 6 ore. (9) Il minimo che si possa e si debba fare per supplire ai gravi inadempimenti dell’Italia, le sue Regioni e i Comuni ai doveri stabiliti dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità.
#Égalité!
Dario Dongo
(1) ‘Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone’ (legge 67/06, misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni. Articolo 2, nozione di discriminazione)
(2) ‘dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge’ (legge 41/86, art. 32.21)
(3) V. CRPD. Article 9 – Accessibility,
(4) in Italia sono oggi accessibili 320 su 2.030 stazioni ferroviarie, delle quali 600 stazioni principali e 1.430 stazioni ‘più piccole e meno frequentate, che assieme alle altre assicurano l’accesso alla rete ferroviaria capillarmente su tutto il territorio regionale’. V. http://www.rfi.it/rfi/LINEE-STAZIONI-TERRITORIO/Le-stazioni/Accessibilità-stazioni
Per quanto attiene agli autobus, si richiama il precedente articolo sul ‘caso Genova’,
(5) CRPD. Article 20 – Personal mobility,
(6) Al divieto di discriminazione di cui in nota 1 si aggiunge il principio di ragionevolezza, radicato nella legislazione europea, secondo cui situazioni simili devono venire disciplinate con simili regole
(7) Su disabilità, povertà ed esclusione sociale si vedano gli ultimi rapporti Istat ed Eurostat,
(8) Cfr. DPR 495/92 (regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada), art. 196.1
(9) Tenuto altresì conto della peculiare vulnerabilità delle persone in sedia a rotelle agli attacchi dei cani e alla conseguente necessità di potersi allontanare con rapidità (non potendo allontanare il loro viso dalla portata degli animali, né altrimenti rifugiarsi o difendersi)
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.