L’Italia finalmente recepisce la dir. UE 2019/1158 su permessi lavorativi, congedi parentali e congedi straordinari dei genitori e caregiver che abbiano un lavoro dipendente nel settore privato. (1)
Il d.lgs. 30.6.22 n. 105, in vigore dal 13.8.22, introduce così alcune riforme alla legge 104/1992 (articolo 33) e al d.lgs 151/2001 (art. 42.5). Le novità in sintesi a seguire.
La riforma in esame aspira a ‘conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare’.
Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha già fornito alcune prime indicazioni, che rilevano ai fini del riconoscimento delle relative indennità ai lavoratori dipendenti del settore privato. Seguiranno, in un apposita circolare, le indicazioni operative di dettaglio.
Il congedo obbligatorio di paternità – per 10 giorni lavorativi, anche non continuativi ma non frazionabili a ore – può venire fruito dai 2 mesi anteriori alla data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi.
Il genitore solo ha ora diritto al congedo parentale per complessivi 11 mesi, anziché 10.
Il congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30% viene esteso come segue:
I permessi lavorativi – finora riservati a un ‘referente unico dell’assistenza’ di persona con disabilità grave (legge 104/92, articolo 33.3) – possono ora venire autorizzati a più soggetti aventi diritto, in via alternativa tra loro. Fermi restando il limite complessivo di tre giorni e il dovere di prestare l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave (d.lgs. 105/22, articolo 3.1.b.2).
Il congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità (d.lgs. 151/2001, articolo 42.5,) viene esteso al ‘convivente di fatto’, (3) in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile (ancora limitata, si ricorda, ai legami tra persone dello stesso sesso). Il congedo straordinario spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata dopo la richiesta di congedo, purché essa sia garantita per tutta la sua fruizione. (d.lgs n. 105/2022, art. 2.1.n).
A decorrere dal 13.8.22 possono quindi usufruire del congedo straordinario, in ordine di priorità:
Le domande dei permessi lavorativi e del congedo straordinario in esame – ‘in attesa dei necessari aggiornamenti informatici’ – possono venire presentate all’INPS attraverso i canali già in uso (sito web, contact center integrato, istituti di patronato).
I conviventi di fatto, nelle more delle implementazioni informatiche necessarie, ai fini del congedo straordinario devono allegare, insieme alla domanda, una ‘dichiarazione sostitutiva di certificazione’ (auto-certificazione) sulla convivenza di fatto con il disabile da assistere. (4)
Sono espressamente vietati atti discriminatori del datore di lavoro nei confronti di lavoratori che chiedano e/o usufruiscano dei permessi lavorativi e congedi straordinari in premessa.
La discriminazione più grave è a ben vedere insita nel sistema, laddove:
Fino a quando?
Dario Dongo
(1) Dir. UE 2019/1158, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, in abrogazione della dir. 2010/18/UE
(2) D.lgs. 30.6.22 n. 105. In GU Serie Generale n. 176 del 29.7.22. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/29/22G00114/sg
(3) Il d.lgs. 105/22 riferisce al ‘convivente di fatto’ di cui alla legge 20.5.16 n. 76, articolo 1.36’. Vale a dire, ‘due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile’
(4) Nel caso di convivenza ‘normativamente prevista’ ma non ancora instaurata, il richiedente deve altresì allegare alla domanda una autocertificazione in merito alla prossima instaurazione della convivenza con il familiare disabile
(5) Italia, madri e caregiver senza tutela
(6) Se questo è uno Stato. Disabilità gravi e caregiver familiari
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.